Maggiori tutele per i debitori raggiunti da provvedimenti di pignoramento immobiliare. Un emendamento al decreto Milleproroghe prevede, all’art. 18 bis del Dl 162 del 2019, l’estensione del principio secondo il quale il debitore non perde il possesso dell’immobile pignorato sino al decreto di trasferimento da parte del giudice.
Detta regola era stata introdotta in passato per i proprietari di prime case, vale a dire se l’oggetto di esecuzione immobiliare è costituito dall’abitazione principale dove vive con la famiglia, il debitore ha la garanzia di potervi permanere fino alla vendita della stessa.
Espropriazioni immobiliari più difficili
Si estende quindi alle espropriazioni in corso il principio, introdotto circa un anno fa sui pignoramenti immobiliari dei proprietari di prima e unica casa. L’emendamento modifica l’articolo 4 del dl 135/2018, applicandone le disposizioni “anche alle espropriazioni immobiliari in corso” e stabilendo che i provvedimenti di cui all’articolo 560 del codice di procedura civile già emessi dal giudice dell’esecuzione, “ove l’immobile pignorato non sia stato venduto, devono intendersi revocati”. Pignorare casa al debitore diventa quindi più difficile o quanto meno più lungo e tortuoso. Il giudice, infatti, non potrà mai disporre il rilascio dell’immobile pignorato prima della pronuncia del decreto di trasferimento. In altri termini il debitore, anche se proprietario di più immobili oltre all’abitazione principale, ha la garanzia di potervi permanere e mantenendone il possesso fino alla vendita finale. Per il creditore si allungheranno quindi i tempi e i costi di recupero dei crediti.
Maggiori costi per le azioni di recupero
E veniamo ai risvolti pratici. Se, da un lato il debitore acquisisce maggiori garanzie sulla disponibilità della proprietà che si traducono in maggior tempo di fruizione del bene pignorato, dall’altra il creditore dovrà attendere più a lungo per poter recuperare il proprio credito.