Da oggi cade la sospensione delle trattenute sugli stipendi e gli altri emolumenti oggetto di pignoramento per cartelle esattoriali non pagate. Sospensione che era stata prevista dal D.L. Rilancio fino al 31 agosto e poi prorogata dal D.L. Agosto al 15 ottobre.
La conseguenza è che il lavoratore non riceverà lo stipendio per intero com invece avvenuto nel periodo di sospensione 19 maggio-15 ottobre.
Ecco in chiaro chi è interessato dalla ripresa delle trattenute a titolo di pignoramento.
L’intervento del D.L Agosto: dalla sospensione delle cartelle allo stop delle misure cautelari ed esecutive
Il D.
- fissati dal D.L. 18/2020, decreto Cura Italia al 31 maggio e
- allungati dal D.L. 34/2020, decreto Rilancio, al 31 agosto.
Difatti, il D.L. Agosto ha prorogato al 15 ottobre la sospensione dei versamenti di tutte le entrate tributarie e non tributarie. Versamenti legati a cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
In pratica la sospensione è stata operativa dall’8 marzo al 15 ottobre 2020.
Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorreva dal 21 febbraio 2020.
Ad ogni modo, i pagamenti sospesi devono essere effettuati entro il 30 novembre 2020.
La sospensione ha riguardato anche il Blocco dei pagamenti P.A. e le verifiche delle cartelle esattoriali.
Oltre alla sospensione dei pagamenti, fino al 15 ottobre sono state sospese altresì le notifiche di cartelle e atri atti di riscossione.
Pignoramenti stipendi e cartelle esattoriali
La sospensione ha riguardato anche i pignoramenti.
Come da indicazioni presenti sul portale dell’Agente della riscossione, il pignoramento presso terzi riguarda i crediti che il debitore ha verso terzi (per esempio il conto corrente, stipendio), oppure cose del debitore che sono in possesso di terzi.
Con questa procedura si richiede a un terzo di versare direttamente all’Agenzia delle entrate-Riscossione quanto da lui dovuto al debitore di quest’ultima, che, a sua volta, è creditore del terzo.
Se il pignoramento riguarda stipendi, salario, o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, esistono per l’Agente della riscossione alcuni limiti:
- fino a 2.500 euro la quota pignorabile è un decimo;
- tra 2.500 e 5.000 euro la quota pignorabile è un settimo;
- sopra i 5.000 euro la quota pignorabile è un quinto.
Durante il periodo di sospensione l’Agenzia delle entrate-Riscossione non ha potuto attivare alcuna procedura cautelare (es. fermo amministrativo o ipoteca) o esecutiva (es. pignoramento).
Sui pignoramenti, come da FAQ D.L. Agosto dell’Agente della riscossione, ex Equitalia,
fino al 15 ottobre 2020 sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’Agente della riscossione prima della data di entrata in vigore del Decreto n. 34/2020(19 maggio), se relativi a somme dovute:
- a titolo di stipendio,
- salario,
- altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego nonché a titolo di pensione e trattamenti assimilati.
Ciò è valso anche se, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio fosse intervenuta l’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione.
Inizialmente la sospensione operava fino al 31 agosto (art.152, D.L. 34/2020).
Il D.L. 104/2020 ha prorogato il termine al 15 ottobre.
La ripresa dei pignoramenti già in essere
Pertanto, il datore di lavoro, dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio e fino al 15 ottobre 2020, non ha effettuato le relative trattenute.
Tuttavia spirata la data del 15 ottobre, i datori di lavoro sugli stipendi corrisposti in data successiva sono obbligati a riprendere l’effettuazione delle ritenute a titolo di pignoramento.
Salvo, l’eventuale pagamento del debito.
Non è necessario notificare nuovamente l’atto di pignoramento.
La conseguenza è che il lavoratore non riceverà lo stipendio per intero com invece avvenuto nel periodo di sospensione sopra individuato.
Le somme pignorate sono girate all’Agente della riscossione. Fino a concorrenza del debito totale dovuto.