L’arrivo di una cartella di pagamento non deve subito allarmare il contribuente. Non è detto che la pretesa tributaria sia fondata e non è detto che l’omesso o insufficiente pagamento della cartella stessa possa portare alla perdita della propria casa. Certo è che il pignoramento casa può essere l’eventualità e la conseguenza peggiore.
E perdere la casa dove si vive o quella ereditata dai genitori o altro familiare a cui sono legati i propri legami affettivi è un qualcosa da non augurare a nessuno.
Al pignoramento casa ci si arriva perché non si son pagate tasse e tributi a suo tempo. E non si son pagate perché non si avevano le disponibilità economiche e non le si hanno nemmeno dopo. Ma il fisco non arriva subito a pignorare. La procedura esecutiva è sempre preceduta da notifiche con cui si concedono altre chance di pagare per evitare la messa all’asta della casa.
La tutela del pignoramento casa
Il pignoramento della casa è un procedimento legale che consente ai creditori di soddisfare un credito attraverso la vendita forzata dell’immobile di proprietà del debitore. In ambito fiscale, il creditore è il più delle volte l’Agenzia Entrate e il debitore è il contribuente.
Questo processo è disciplinato da norme precise e prevede diverse fasi, dalla notifica del pignoramento fino all’eventuale vendita all’asta dell’immobile.
Ad ogni modo, esistono delle tutele per il debitore, in particolare per la cosiddetta abitazione principale. La legge italiana prevede che, sotto determinate condizioni, l’abitazione in cui il contribuente vive e risiede possa essere esente da pignoramento o sottoposta a particolari limitazioni che ne impediscono la facile esecuzione.
Inoltre, esistono delle soglie di inesigibilità, cioè importi minimi di debito sotto i quali il pignoramento casa non può essere avviato, così come delle procedure e dei termini specifici che tutelano sia i diritti del creditore sia quelli del debitore, cercando di garantire un equilibrio tra le parti.
Dalla cartella di pagamento alla perdita della casa
Il pignoramento casa è preceduto dalla notifica della cartella di pagamento da parte dell’Agenzia Entrate Riscossione. La cartella di pagamento è il primo passo fatto dall’Amministrazione finanziaria per recuperare il proprio credito. Quindi, si chiede al contribuente di pagare il debito, comprensivo di sanzioni e interessi e di farlo entro un certo tempo dalla notifica.
Se questi NON paga entro detto termine, l’Agenzia Entrate Riscossione procede con il recupero forzato che può portare fino al pignoramento casa.
Prima della procedura esecutiva del pignoramento, si notifica al contribuente un avviso di intimazione in tutti i casi in cui la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta da più di un anno e il contribuente non l’abbia pagata.
Cosa fare dopo l’intimazione al pagamento
Dalla data di notifica dell’avviso di intimazione si hanno altri 5 giorni per pagare il dovuto. Il contribuente può chiedere comunque la rateizzazione dell’avviso di intimazione. L’omesso pagamento anche dell’avviso di intimazione darà luogo all’esecuzione forzata che può prevedere anche il pignoramento della casa.
Ricordiamo che per chi ha aderito alla rottamazione quater, il pagamento della prima o unica rata comporta l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Laddove, il contribuente non dovesse pagare le rate successive della rottamazione, anche solo una rata e anche solo parzialmente, si perdono i benefici della rottamazione. Questo significa che l’Agenzia Entrate Riscossione potrà riprendere le procedure che possono portare fino al pignoramento casa. Ad ogni modo, anche dopo la decadenza dalla rottamazione cartelle si può evitare il pignoramento.
Quando il fisco non può fare il pignoramento casa
Come detto prima, il pignoramento casa non è un qualcosa che può essere sempre fatto.
La legge attuale prevede che NON si può pignorare casa quando si tratta dell’unica abitazione di proprietà del contribuente in cui questi risiede e vive abitualmente (abitazione principale). Inoltre deve appartenere a categoria catastale NON di lusso, ossia deve essere diversa da A/1, A/8 e A/9.
In tutti gli altri casi, il pignoramento casa può avvenire solo laddove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- l’importo complessivo del debito è superiore a 120 mila euro;
- il valore degli immobili del debitore è superiore a 120 mila euro;
- sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato/rateizzato il debito o in mancanza di provvedimenti di sgravio/sospensione.
In conclusione del pignoramento casa bisogna preoccuparsi solo laddove si possiedono altri immobili oltre l’abitazione principale. E nemmeno sempre. Infatti, per giungere a pignorare casa il debito deve essere superiore ad una certa soglia e anche il valore degli immobili posseduti deve superare tale soglia.
Riassumendo
- il pignoramento casa è preceduto dall’intimazione al pagamento del debito fiscale
- se nemmeno dopo l’intimazione al pagamento, il contribuente NON paga, allora si può pignorare
- il pignoramento casa non può esserci si trattasi dell’unico immobile posseduto dal contribuente che rappresenta la sua abitazione principale ed è di categoria NON di lusso
- in tutti gli altri casi, il pignoramento può esserci solo se il debito e il valore degli immobili sono oltre un certo importo.