Sicuramente il pignoramento della pensione, dello stipendio o del conto corrente è una delle esperienze più traumatiche che un contribuente indebitato ha da sopportare. Il pignoramento è lo strumento che un creditore ha nei confronti di un debitore, con il quale, grazie a una ordinanza di un Tribunale, riesce a ottenere ciò che avanza dal debitore. Tirando dentro il datore di lavoro (nel pignoramento dello stipendio, l’INPS (per la pensione), o una banca (per i conti correnti, anche postali naturalmente), si parla di pignoramento presso terzi.
In parole povere, un indebitato che non paga un suo debito (anche nei confronti del Fisco), impone al creditore di trovare vie alternative. Chiedendo in pratica al terzo, di veicolare i soldi oggetto del debito, dal debitore al creditore. Con la rottamazione delle cartelle, una delle domande che i contribuenti ci rivolgono è proprio relativa al pignoramento. Tra procedure già avviate, oppure pignoramenti da attivare, come si incastra la sanatoria delle cartelle con questo strumento?
“Buonasera, sono tre mesi che ho il conto corrente bloccato per via di alcune cartelle sui contributi previdenziali che non ho pagato. Il debito che ho maturato con l’INPS è inferiore al saldo del conto corrente, ma la banca non mi fa lo stesso operare. In pratica ho il conto congelato e secondo il mio direttore di banca, dovrò aspettare l’ordinanza del giudice. Infatti quando il giudice deciderà, mi verranno scalati i soldi di queste cartelle e mi tornerà, forse, in funzione il conto corrente con quello che ci rimane sopra. Ma se aderisco alla sanatoria il conto si sblocca subito?”
Pignoramento del conto corrente, la rottamazione serve?
La nuova rottamazione delle cartelle, giunta come è alla quarta versione, ricalca le regole delle precedenti. Anche se è sempre necessario aspettare le nuove direttive e i chiarimenti eventuali dell’Agenzia delle Entrate Riscossione, al momento bisogna rifarsi alle vecchie norme.
Infatti come a suo tempo rispose l’Agenzia delle Entrate su quesiti delle vecchie rottamazioni, la semplice adesione alla definizione agevolata non interrompe atti e procedimenti già attivi. Blocca procedimenti futuri, o ancora non applicati, ma sui vecchi zero speranze. In parole povere, pignoramenti (ma anche fermi amministrativi) attivi che non cessano gli effetti. Il nostro lettore quindi, non potrà sbloccare il conto semplicemente presentando domanda di rottamazione delle cartelle esattoriali.
La rottamazione delle cartelle, sui pignoramenti tutto come prima
Anche per la nuova domanda di definizione agevolata chi ha il conto corrente pignorato non potrà farci nulla. E tra l’altro, chi ha un conto corrente congelato in attesa di ordinanza del Tribunale, dovrà aspettare per forza di cose per poter tornare a operare sul suo conto bancario o postale. Diverso il caso di un conto corrente con ordinanza già esecutiva. Infatti se la cifra oggetto del pignoramento è superiore al corrispettivo da pagare dopo definizione agevolata accolta, c’è la possibilità di ottenere indietro queste eccedenze pignorate e quindi versate.
Come dicevamo, il pignoramento del conto corrente altro non è che quella procedura con cui un creditore chiede alla banca di congelare lo strumento dove un contribuente indebitato ha dei soldi. Perché altrimenti il creditore non avrebbe altro modo per esaudire la sua richiesta di recupero credito. In genere il pignoramento se si tratta di cartelle, può scattare non appena decorsi i 60 giorni dalla scadenza della cartella stessa.
Quali alternative ha un contribuente indebitato per sbloccare il conto?
Naturalmente la cosa più facile da fare per sbloccare il conto corrente è attendere l’ordinanza. Non appena il creditore otterrà ciò che avanza dal debitore, il conto corrente si sblocca. Anche se c’è da dire che la procedura non è automatica. Infatti deve essere il creditore a dare il via libera, dichiarandosi con la banca, soddisfatto del suo credito. Prima dell’ordinanza si può chiedere al creditore di trovare una soluzione alternativa. Magari accordandosi con il versamento del debito, anche in formula scontata ed a saldo e stralcio.
Oppure, se l’ordinanza del giudice non è ancora arrivata fino al 31 luglio (data di scadenza della prima rata di rottamazione o della rata unica), con il pagamento della rata unica del debito rottamato, si può chiedere al giudice di fermare la procedura.