Le nuove regole sul pignoramento delle giacenze nel conto corrente o postale, vigenti sin dal 2015, hanno posto fine alla disparità di trattamento prima esistente tra i creditori dello stipendio in azienda e quelli nei confronti di lavoratori con stipendio incanalato in un conto bancario.
La vecchia disciplina, infatti, era la seguente: un creditore poteva pignorare fino al 20% dello stipendio mensile del debitore, ma se lo stipendio veniva versato mensilmente sul conto corrente, il pignoramento poteva essere integrale. La nuova disciplina, invece, stabilisce quanto segue: relativamente alle giacenze già rinvenute sul conto corrente all’atto della notifica del pignoramento, il creditore potrà pignorare la parte eccedente il triplo dell’importo dell’assegno sociale.
Conto pignorato, ecco le modalità
Poiché nell’anno 2016, l’assegno sociale mensile è di 448,00, ne consegue che il creditore potrà pignorare le cifre sul conto a partire da 1.344 euro. Se, per ipotesi, egli trovasse depositato un importo di 3.000 euro all’atto della notifica del pignoramento, potrebbe pignorare fino a 1.656 euro, ovvero la differenza tra i 3.000 euro e il triplo dell’assegno sociale.
Se sul conto trovasse una cifra inferiore a quest’ultimo, non potrebbe pignorare alcunché, dovendosi rivalere sugli stipendi o le pensioni accreditate di mese in mese e solo per il 20% alla volta.