Il pignoramento del Tfr (trattamento di fine rapporto) è una procedura giudiziaria che consente a un creditore di recuperare il proprio credito, prelevando una parte del trattamento di fine rapporto del debitore. Al pari della pensione e dello stipendio, rappresenta un credito esigibile aggredibile comodamente dai creditori, ma entro certi limiti stabiliti dalla legge.
A parte ciò, è importante sapere che il pignoramento del Tfr o della buonuscita, come si suol dire, rappresenta spesso un boccone succulento per chi è a credito nei confronti di un lavoratore dipendente.
Pignoramento del Tfr: procedura e limiti
Ma vediamo come funziona il pignoramento del Tfr. Le regole sono le stesse del pignoramento delle pensioni o dello stipendio. La normativa che disciplina il procedimento è contenuta nell’articolo 545 del codice di procedura civile. Tale articolo prevede che il trattamento di fine rapporto sia pignorabile solo per la parte eccedente il doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, con un minimo di 1.000 euro.
Pertanto, ad esempio, se la misura massima mensile dell’assegno sociale (oggi 503.27 euro), la parte del Tfr pignorabile è quella eccedente 1.006,52 euro. Se il Tfr, ad esempio, ammonta a 1.500 euro all’anno, la parte pignorabile sarà pari alla differenza con la soglia limite di cui sopra, cioè 493 euro circa.
La procedura di pignoramento del Tfr si avvia con l’emissione di un atto di precetto da parte del creditore, che intima al debitore di pagare il proprio debito entro un termine di 10 giorni. Se il debitore non paga entro il termine previsto, il creditore può procedere al pignoramento del Tfr. L’azione esecutiva viene eseguita dall’ufficiale giudiziario, che notifica al debitore un atto di pignoramento.
L’ufficiale giudiziario procede quindi a notificare l’atto emesso dal Giudice al datore di lavoro del debitore, che da quel momento è tenuto a trattenere la parte pignorabile dal Tfr del debitore e a versarla al creditore.
Come evitare il pignoramento
Il debitore può evitare il pignoramento del Tfr? Certo. Innanzitutto pagando il debito o cercando un accordo col creditore per rientrarvi in maniera bonaria. Si può evitare l’esecuzione forzosa del Tfr anche una volta avviata la procedura, ma i costi e le relative spese saranno addebitati al debitore. Come? Pagando il proprio debito entro il termine di 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto.
Diversamente il debitore può anche proporre opposizione al pignoramento entro 20 giorni dalla notifica dell’atto stesso da parte dell’ufficiale giudiziario. In caso di opposizione, il Giudice deciderà se il pignoramento del Tfr può essere eseguito oppure no. Il giudice prenderà in considerazione diversi fattori, tra cui:
- L’importo del credito da recuperare;
- Le condizioni economiche del debitore;
- La necessità del debitore di ricevere il Tfr per far fronte alle sue esigenze di vita.
In questo ultimo caso è necessario dimostrare che il pignoramento del Tfr sarebbe eccessivamente gravoso per le sue esigenze di vita. Se il giudice decide di procedere con la procedura esecutiva, il datore di lavoro del debitore sarà tenuto a trattenere la parte pignorabile dal Tfr del debitore e a versarla al creditore.
Riassumendo…
- Il Tfr del lavoratore è un credito pignorabile al pari dello stipendio.
- Si può aggredire solo la parte eccedente il doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale.
- La procedura di pignoramento del Tfr inizia con l’atto di precetto.