Pignoramento e Ipoteca casa: quali sono le differenze?

Ipoteca, pignoramento ed espropriazione di un immobile: qual è la procedura esecutiva immobiliare applicata? Quali sono le differenze tra i tre istituti?
9 anni fa
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Che cos’è il pignoramento?

Il pignoramento è l’atto con il quale si apre l’espropriazione immobiliare. Una volta trascorso il periodo previsto dal precetto notificato al debitore unitamente al titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute, il creditore individua il bene immobile che servirà a soddisfare il debito e procede con la notifica al debitore e la successiva trascrizione dell’atto di pignoramento. In tale atto vanno indicati i beni che vengono sottoposti ad esecuzione ed esattamente:

  • l’immobile ipotecato;
  • beni e i diritti immobiliari.

Cosa avviene dopo la notifica dell’atto di pignoramento?

L’articolo 555 del codice di procedura civile prevede che subito dopo la notifica dell’atto di pignoramento, l’ufficiale giudiziario consegni copia autentica dell’atto, con le note di trascrizione, presso la conservatoria dei registri immobiliari affinché venga trascritto, a fini pubblicitari, il pignoramento dell’immobile interessato.

Una nota di trascrizione viene restituita al depositante. L’ufficiale giudiziario, dopo aver eseguito l’ultima notifica, consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di pignoramento e la nota di trascrizione. Il creditore, quindi, provvede a depositarle in copia conforme presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione competente per territorio insieme alla nota di iscrizione a ruolo e alle copie conformi del titolo esecutivo e del precetto. Il deposito deve avvenire entro quindici giorni, pena perdita di efficacia del pignoramento. Il cancelliere, quindi, forma il fascicolo dell’esecuzione.

Chi detiene la custodia dei beni pignorati?

Con il pignoramento il debitore diviene custode dell’immobile e di tutte le pertinenze e dei frutti interessati senza aver diritto a ricevere, per quest’attività, un compenso. Tuttavia, su istanza del creditore procedente o di uno intervenuto successivamente, il giudice, può decidere di affidare la custodia ad una persona diversa se l’immobile non è occupato dal debitore e solo dopo aver sentito il debitore.

Colui che è tenuto alla custodia del bene deve rispettare una serie di obblighi e di divieti. Il custode è tenuto, all’obbligo del rendiconto e al divieto di locare il bene immobile pignorato, salvo apposita autorizzazione del giudice. Se gli obblighi non sono rispettati, il giudice provvede alla sua sostituzione.

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