Che cos’è il pignoramento?
Il pignoramento è l’atto con il quale si apre l’espropriazione immobiliare. Una volta trascorso il periodo previsto dal precetto notificato al debitore unitamente al titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute, il creditore individua il bene immobile che servirà a soddisfare il debito e procede con la notifica al debitore e la successiva trascrizione dell’atto di pignoramento. In tale atto vanno indicati i beni che vengono sottoposti ad esecuzione ed esattamente:
- l’immobile ipotecato;
- beni e i diritti immobiliari.
Cosa avviene dopo la notifica dell’atto di pignoramento?
L’articolo 555 del codice di procedura civile prevede che subito dopo la notifica dell’atto di pignoramento, l’ufficiale giudiziario consegni copia autentica dell’atto, con le note di trascrizione, presso la conservatoria dei registri immobiliari affinché venga trascritto, a fini pubblicitari, il pignoramento dell’immobile interessato.
Chi detiene la custodia dei beni pignorati?
Con il pignoramento il debitore diviene custode dell’immobile e di tutte le pertinenze e dei frutti interessati senza aver diritto a ricevere, per quest’attività, un compenso. Tuttavia, su istanza del creditore procedente o di uno intervenuto successivamente, il giudice, può decidere di affidare la custodia ad una persona diversa se l’immobile non è occupato dal debitore e solo dopo aver sentito il debitore.