Che cos’è il pignoramento successivo?
Nel caso in cui l’ufficiale giudiziario, trova un pignoramento già compiuto, ne dà atto nel processo verbale descrivendo i mobili precedentemente pignorati, e quindi procede al pignoramento degli altri beni o fa constare nel processo verbale che non ve ne sono. Il processo verbale è depositato in cancelleria e inserito nel fascicolo formato in base al primo pignoramento, se quello successivo è compiuto anteriormente all’udienza prevista nell’art. 525, primo comma, ovvero alla presentazione del ricorso per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati nella ipotesi prevista nel secondo comma dell’art. 525. In tal caso il cancelliere ne dà notizia al creditore primo pignorante e l’esecuzione si svolge in unico processo. Il pignoramento successivo, se è compiuto successivamente, ha gli effetti di un intervento tardivo rispetto ai beni colpiti dal primo pignoramento. Se colpisce altri beni, per questi ha luogo separato processo.
Come avviene la vendita di un immobile pignorato?
Una volta decorso il termine di dieci giorni dal pignoramento, il creditore può fare istanza di vendita dell’immobile pignorato. Questa, una volta autorizzata, viene fatta al pubblico incanto (all’asta) oppure senza incanto. In quest’ultimo caso chi è interessato all’acquisto può fare un’offerta in busta chiusa al giudice, che, non può essere accolta se perviene oltre il termine stabilito o se è inferiore di oltre un quarto rispetto al prezzo stabilito nell’ordinanza o se l’offerente non presta cauzione in misura non inferiore al decimo del prezzo proposto. Il ricavato dalla vendita viene distribuito tra i creditori a norma degli articoli 2777 e seguenti del codice civile, con precedenza dei creditori privilegiati ed ipotecari.