Pignoramento Equitalia, quali sono i limiti d’importo?

Pignoramento Equitalia: procedure cautelari ed esecutive per la riscossione dei debiti.
9 anni fa
3 minuti di lettura

Il pignoramento, secondo l’art. 492 c.p.c., consta in una ingiunzione che l’ufficiale giudiziario formula al debitore con la quale lo invita (gli impone) ad astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi. Equitalia può eseguire pignoramenti ed è tenuta a rispettare dei limiti minimi sono nel caso di pignoramento immobiliare e per la previa fase di iscrizione d’ipoteca.  

Quali sono i termini prima del pignoramento?

Se dopo 60 giorni dalla notifica,  il contribuente non ha provveduto al pagamento, non ha ottenuto una rateizzazione o non è intervenuto un provvedimento di sospensione o annullamento del debito,  Equitalia è tenuta ad attivare alcune procedure, pignoramento e vendita all’asta del bene, per recuperare il debito dovuto dal contribuente.

Equitalia invia al contribuente, prima dell’attivazione delle procedure cautelari, comunicazioni e avvisi, per informarlo delle azioni che per legge è tenuta a compiere al fine di recuperare il debito. Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.

Quali sono le procedure Cautelari?

Le procedure cautelari sono attivate per legge, alla scadenza della notifica delle cartelle, a garanzia delle somme iscritte a ruolo e sono:

  • Fermo Amministrativo;
  • Ipoteca Immobiliare.
Articolo precedente

Acquisto casa dal costruttore: nel 2016 sconti Iva dall’Irpef

bonus Renzi
Articolo seguente

Bonus 80 euro: tutte le discriminazioni del bonus Irpef