Ipoteca Immobiliare
L’Ipoteca Immobiliare è l’atto che Equitalia iscrive presso la Conservatoria a garanzia del credito degli Enti impositori. L’ipoteca sugli immobili può essere iscritta per debiti inferiori a 20 mila euro. Il contribuente riceve una comunicazione di preavviso di iscrizione d’ipoteca con la quale lo si invita a pagare le somme dovute entro 30 giorni. Trascorso il termine senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento o alla rateizzazione o in mancanza di provvedimenti quali sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca.
Quando si attivano le procedure Esecutive?
Le procedure esecutive prevedono il pignoramento di somme e il pignoramento e la vendita dei beni mobili e immobili. Prima dell’avvio effettivo delle procedure di espropriazione forzata, si procede con la notifica degli avvisi di intimazione. L’avviso di intimazione concede al contribuente 5 giorni di tempo per pagare o rateizzare oppure, peri casi previsti, chiedere la sospensione della riscossione. L’avviso perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica ma può essere rinnovato. Pignoramento e vendita all’asta dei beni mobili e immobili Il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:
- è destinato ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
- è l’unico immobile di proprietà del debitore;
- non è di lusso.
Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell’immobile e alla vendita all’asta solo se:
- l’importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro;
- sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.