Pignoramento Equitalia, quali sono i limiti d’importo?

Pignoramento Equitalia: procedure cautelari ed esecutive per la riscossione dei debiti.
9 anni fa
3 minuti di lettura

Ipoteca Immobiliare

L’Ipoteca Immobiliare è l’atto che Equitalia iscrive presso la Conservatoria a garanzia del credito degli Enti impositori. L’ipoteca sugli immobili può essere iscritta  per debiti inferiori a 20 mila euro.   Il contribuente riceve una comunicazione di preavviso di iscrizione d’ipoteca con la quale lo si invita a pagare le somme dovute entro 30 giorni. Trascorso il termine senza che il contribuente abbia provveduto al pagamento o alla rateizzazione o in mancanza di provvedimenti quali sgravio o sospensione, si procede con l’iscrizione dell’ipoteca.

  La cancellazione dell’ipoteca avviene, contestualmente al saldo del debito senza aggravio di ulteriori spese. Dopo l’iscrizione di ipoteca, se il debito rimane insoluto o non rateizzato oppure non è oggetto di provvedimento di sgravio o sospensione, se il bene rientra nelle condizioni previste dalla legge, Equitalia potrà procedere al pignoramento e alla vendita dell’immobile con le procedure esecutive.  

Quando si attivano le procedure Esecutive?

Le procedure esecutive prevedono il pignoramento di somme e il pignoramento e la vendita dei beni mobili e immobili. Prima dell’avvio effettivo delle procedure di espropriazione forzata, si procede con la notifica degli avvisi di intimazione. L’avviso di intimazione concede al contribuente 5 giorni di tempo per pagare o rateizzare oppure, peri casi previsti, chiedere la sospensione della riscossione. L’avviso perde efficacia trascorsi 180 giorni dalla data di notifica ma può essere rinnovato. Pignoramento e vendita all’asta dei beni mobili e immobili Il pignoramento immobiliare non può essere effettuato se l’immobile ha tutte le seguenti caratteristiche:

  • è destinato ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente;
  • è l’unico immobile di proprietà del debitore;
  • non è di lusso.

Negli altri casi si può procedere al pignoramento dell’immobile e alla vendita all’asta solo se:

  • l’importo del debito iscritto a ruolo è superiore a 120.000 euro;
  • sono passati almeno sei mesi dall’iscrizione di ipoteca e il debitore non ha pagato.
Articolo precedente

Acquisto casa dal costruttore: nel 2016 sconti Iva dall’Irpef

bonus Renzi
Articolo seguente

Bonus 80 euro: tutte le discriminazioni del bonus Irpef