Quali differenze ci sono tra estinzione e cancellazione del pignoramento? L’effetto potrebbe sembrare identico ma a ben vedere i due istituti non sono da confondere. Partiamo col ribadire una premessa importante: la trascrizione del pignoramento serve a rendere nota ai terzi la pendenza del procedimento di esecuzione e, quindi, il conseguente divieto in capo al debitore di disporre dei suoi beni liberamente. La buona notizia è che la trascrizione del pignoramento può essere superata. In che modo? Le fattispecie tipizzate a livello normativo sono due e sono, appunto, l’estinzione e la cancellazione.
Estinzione trascrizione pignoramento: presupposti di legge ed effetti
Come suggerisce anche il nome stesso, l’estinzione del pignoramento immobiliare fisiologica segue l’esito dell’espropriazione e della vendita. Il riferimento normativo è all’articolo 586 c.p.c. che recita testualmente “Avvenuto il versamento del prezzo, il giudice dell’esecuzione può sospendere la vendita quando ritiene che il prezzo offerto sia notevolmente inferiore a quello giusto, ovvero pronunciare decreto col quale trasferisce all’aggiudicatario il bene espropriato, ripetendo la descrizione contenuta nell’ordinanza che dispone la vendita e ordinando che si cancellino le trascrizioni dei pignoramenti e le iscrizioni ipotecarie, se queste ultime non si riferiscono ad obbligazioni assuntesi dall’aggiudicatario a norma dell’articolo 508. Il giudice con il decreto ordina anche la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento“.
Cancellazione della trascrizione del pignoramento per iniziativa del debitore
La cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare può anche avvenire per iniziativa del debitore. Ipotesi tipo di questo secondo caso sono ad esempio l’opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi o anche l’opposizione del terzo qualora questi sia in grado di dimostrare che l’espropriazione gli arrechi pregiudizio.
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