E’ stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.144 del 21-6-2013 – Suppl. Ordinario n. 50 il Decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, meglio conosciuto come il c.d. decreto “del fare”, entrato così in vigore il 22 giugno 2013. Tante le novità introdotte e tra queste particolare attenzione è posta al pignoramento.
Pignoramento immobiliare: stop sulla prima casa
In un momento di grave recessione economica, le procedure di espropriazione immobiliare sono aumentate, facendo sì che, insieme ad una tassazione sempre piu’ pesante, la casa è diventata il bersaglio principale del Fisco.
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Si legge nel decreto in questione che all’articolo 76 del DPR 602/1973, il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Ferma la facoltà di intervento ai sensi dell’articolo 563 del codice di procedura civile, l’agente della riscossione non dà corso all’espropriazione se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente”.
Pignoramento immobiliare: nessuno stop per fabbricati di lusso
Oggetto di pignoramento allora continuano ad essere gli immobili anche costituenti prima casa, che sono classificati come immobili di lusso, ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969 e sempre che il fabbricato sia inquadrato in specifiche categorie catastali, ossia A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio).
Espropriazione immobiliare: i nuovi limiti
Nei casi diversi da quelli di cui sopra, si può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera centoventimila euro.