Divieto di pignoramento della pensione nella parte minima che serve ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita. Lo conferma la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24536 depositata il 18 novembre 2014.
Pignoramento pensione vietato sotto il minimo
Il D.P.R. n. 180/1950 (testo unico sulla disciplina dei pignoramenti e cessioni) prevede la non pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio dei pubblici dipendenti e delle pensioni. Il legislatore successivamente è intervenuto prevedendo la pignorabilità di pensioni e stipendi nella misura di un quinto.
Pignoramento pensione: ordinanza Corte di Cassazione
Recentemente sul tema della pignorabilità o meno dello stipendio e della pensione è intervenuta la Corte di Cassazione che ha ripreso un orientamento del 2002 (sentenza n. 506) della Corte Costituzionale, per cui si è ritenuto pignorabile la pensione nei limiti di un quinto della parte eccedente a garantire un minimo vitale. Infatti l’articolo 38 della Costituzione prevede che ai lavoratori siano assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Sulla base di questo orientamento, gli Ermellini hanno constatato nell’ordinanza n. 24536 depositata il 18 novembre 2014 che sia necessario garantire al pensionato i mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, evitando di pignorare la parte della pensione che assolve questa garanzia. Il minimo per vivere secondo alcuni giudici è individuato nell’importo di 500 euro al mese, ma secondo la Corte di Cassazione la decisione ultima spetta al giudice dell’esecuzione che deve valutare le condizioni personali in cui si trova il pensionato per stabilire il minimo di pensione per cui scatta il divieto di pignoramento.