Pir, ecco come funziona il credito d’imposta a copertura delle minusvalenze

La legge di bilancio 2021 ha istituito un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze generate dalla compravendita di alcuni tipi di Pir.
3 anni fa
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Pir - Piani individuali di risparmio

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 19/E del 29 dicembre 2021, ha fornito tutti i chiarimenti relativi alla disciplina dei PIR (Piani Individuali di Risparmio), in particolare per quel che riguarda il credito di imposta a copertura delle minusvalenze generate con questi strumenti. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Pir (Piani Individuali di Risparmio), cosa sono?

I PIR (Piani Individuali di Risparmio) sono strumenti di investimento di medio e lungo periodo, riservati alle persone fisiche, che danno diritto ad un trattamento fiscale agevolato a condizione che siano rispettate alcune limitazioni previste dalla legge, relativamente alla composizione dei portafogli e alla durata dell’investimento (minimo 5 anni).


Si caratterizzano per il fatto di avere una percentuale più elevata di investimenti in strumenti emessi da imprese italiane o europee con stabile organizzazione in Italia.

Credito di imposta a copertura delle minusvalenze generate

In Legge di Bilancio 2021 è stato istituito un credito d’imposta pari alle eventuali minusvalenze generate dalla compravendita dei cosiddetti “PIR Alternativi”, costituiti dal 1° gennaio 2021 ed entro il 31 dicembre 2021, a condizione che gli stessi siano detenuti per almeno cinque anni e il credito d’imposta non ecceda il 20 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari medesimi.
Attenzione, ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di credito d’imposta spettante, rilevano le somme investite nel corso del 2021 e negli anni successivi.
Il credito d’imposta in esame è utilizzabile, in dieci quote annuali di pari importo, nelle dichiarazioni dei redditi a partire da quella relativa al periodo d’imposta in cui sono state realizzate le minusvalenze, ovvero in compensazione mediante il modello F24.
L’agenzia delle entrate, con la circolare sopraccitata, chiarisce che qualora l’importo delle minusvalenze realizzate ecceda il 20 per cento delle somme investite in tali strumenti finanziari, l’importo della minusvalenza “eccedente” può essere comunque portato in deduzione da altre plusvalenze realizzate, così come previsto dalla legge.

 

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