Auto sotto sequestro con assicurazione scaduta, il Codice dice una cosa, il Ministero un’altra. Una anomalia assoluta in materia è quella a cui sono assoggettati i cittadini che per dimenticanza o per poca conoscenza delle norme, circolano con un veicolo sprovvisto di assicurazione. In questi casi, che sono pesantemente colpiti dal Codice della Strada, succede l’impensabile. L’auto viene posta sotto sequestro, il cittadino viene multato, ma soprattutto, ci saranno seri problemi a dissequestrare il veicolo. Per questo alcuni giudici ma anche il Ministero dell’Interno è intervenuto per chiarire alcuni aspetti. Che di fatto rendono più facile sbloccare l’auto sotto sequestro per assicurazione scaduta.
Più facile sbloccare l’auto sotto sequestro per assicurazione scaduta
Secondo i dettami del Codice della Strada, chi circola con un veicolo sprovvisto di copertura assicurativa RCA rischia di dover pagare una pesante multa e in più rischia il sequestro del veicolo. In termini pratici un autentico salasso per chi è colto, magari da un posto di blocco delle autorità, senza l’assicurazione auto in copertura. Ma lasciando da parte l’applicazione inevitabile di ciò che prevede la normativa dal punto di vista sanzionatorio, ecco che c’è un altro aspetto da considerare. Che è quello del dissequestro del veicolo. Come si fa a liberare il vincolo dall’auto? Si deve pagare la multa, magari nei primi giorni in modo tale da pagare in misura ridotta la sanzione. E poi bisogna rinnovare la polizza. Ed è sul rinnovo della polizza che sorgono i problemi e le differenti interpretazioni tra Forze dell’Ordine, giudici e Ministero.
Perché c’è questa anomalia normativa che pare irrisolvibile?
In base a quanto prevede l’articolo numero 193 del Codice della Strada il dissequestro di un veicolo precedentemente assoggettato a sequestro perché sprovvisto di copertura assicurativa durante la circolazione, prevede una regola fissa.
E cioè che il pagamento dell’assicurazione deve essere pari come periodo ad una copertura di almeno sei mesi. In parole povere, senza una polizza rinnovata che duri 6 mesi non c’è dissequestro. Una cosa che non è possibile fare però. Salvo che costringere il cittadino a rifare una polizza da capo, cioè annullare la precedente e rifarla ex novo. Cosa che ha numerose difficoltà dal punto di vista assicurativo. Perché per attivare una nuova polizza un veicolo deve essere nuovo immatricolato oppure oggetto di un passaggio di proprietà. Chi ha una polizza attiva collegata alla targa di quel veicolo, a prescindere che sia scaduta o coperta, non può assicurare di nuovo il veicolo perché nella banca dati delle assicurazioni risulta non oggetto di variazioni di proprietà al PRA. E non si può chiedere ad una assicurazione di coprire il veicolo che ha una polizza scaduta, con effetto retroattivo, ovvero coprendo anche i giorni precedenti al rinnovo tardivo della polizza.
Il Ministero rende più facile sbloccare l’auto sotto sequestro
Per capire meglio il meccanismo, ecco un esempio. Un automobilista ha una polizza annuale ma con pagamento semestrale.
Se questo automobilista non rinnova per tempo la polizza semestrale in scadenza il 10 marzo, se viene fermato dalle autorità fino al 25 marzo, non corre rischi. Perché le polizze hanno una salvaguardia di 15 giorni con relativa copertura. Ma se invece il fermo arriva il 26 marzo, ecco che può scattare il sequestro. Ammettiamo che l’automobilista vada a rinnovare la polizza lo stesso giorno del sequestro, cioè il 26 marzo, il nuovo certificato assicurativo avrà durata dal 10 marzo al 10 settembre, ma la copertura sarà dal 26 marzo al 10 settembre. Meno dei 6 mesi che prevede il Codice della Strada come copertura utile al dissequestro del veicolo. Normative bloccanti su cui però è intervenuto il Ministero dell’Interno il 18 aprile 2023 con il parere numero 300/STRAD/1/13561.U/2023 del 18 aprile 2023.
Ecco le conclusioni e come fare per sbloccare il veicolo
Ricapitolando, secondo i dettami dell’articolo numero 194 comma 4 del Codice della Strada, “qualora il veicolo sia stato sottoposto a sequestro amministrativo per circolazione senza copertura assicurativa, l’interessato, per ottenere la restituzione del veicolo, deve provvedere al pagamento in misura ridotta e corrispondere il premio di assicurazione per almeno 6 mesi”.
Secondo il Ministero invece, il termine iniziale di copertura (il 267 marzo e non il 10 marzo come da esempio di prima) non necessariamente deve essere coincidente con la data in cui l’interessato ha avanzato istanza di dissequestro del veicolo. Soprattutto se il rinnovo dell’assicurazione è effettuato entro i 15 giorni successivi alla scadenza della copertura (cioè dopo gli ulteriori 15 giorni di salvaguardia previsti dall’articolo 1901 del Codice Civile). Un periodo che permette anche di pagare una sanzione ridotta.
In definitiva, anche se la norma dice il contrario, secondo il Ministero il veicolo può essere comunque restituito se il periodo rinnovato di copertura è inferiore a 6 mesi, purché la data di istanza di dissequestro sia entro il periodo di copertura. Cioè successivo al giorno del saldo della rata assicurativa scaduta.