In arrivo nuove verifiche e restrizioni sul Plafond IVA 2021: i “falsi esportatori abituali” non potranno più ricevere dai loro fornitori fatture senza l’addebito dell’IVA.
L’Agenzia delle Entrate bloccherà sia le fatture elettroniche inerenti sia le dichiarazioni di intento emesse per beneficiare della sospensione di imposta.
Controllo IVA ed esportatori abituali: chi sono?
Sono considerati esportatori abituali tutti i soggetti passivi IVA che in un anno hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari.
Il valore di queste operazioni costituisce il c.d. plafond tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA (cfr. articolo 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72).
La platea di esportatori abituali che applica il metodo “solare” dal 1° gennaio 2021 può acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un “plafond”.
Tale plafond corrisponde al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate in un anno.
L’esportatore abituale è tenuto comunicare il numero di ricevuta al fornitore, il quale è obbligato a verificare e ad inserire il numero di protocollo della dichiarazione in fattura.
In questo modo è possibile emettere in modo corretto la fattura senza l’applicazione dell’IVA ex articolo 8, comma 1, lettera c), DPR n 633/72.
Si ricorda che è la data di consegna della merce al destinatario che individua il momento impositivo dell’operazione e di esigibilità dell’IVA.
Plafond IVA, Esportatori abituali e nuovi controlli dal 2021
La Legge di Bilancio 2021 (all’articolo 1, commi 1079-1083) ha introdotto un nuovo meccanismo automatico di blocco delle dichiarazioni d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali.
Per ottenere la qualifica di esportatore abituale l’Agenzia delle Entrate effettua specifiche analisi di rischio per riscontrare la sussistenza delle condizioni.
Nel caso di riscontri irregolari il contribuente non potrà più trasmettere dichiarazioni d’intento all’Agenzia Entrate.
Con la dichiarazione d’intento il contribuente dichiara di possedere i requisiti richiesti per beneficiare dell’agevolazione.
Nel caso in cui nella fattura elettronica sia riportato il numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di Interscambio non consentirà di emettere la fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini IVA secondo l’articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR 633/72.