L’Agenzia delle Entrate, in un recente documenti di prassi fornisce un importante chiarimento in tema di obbligo polizza 110 e asseverazione 110. Ci riferiamo al c.d. superbonus.
Prima di addentrarci, dobbiamo ricordare che il comma 14 art. 119 decreto Rilancio, prevede che
al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata dai tecnici chiamati al rilascio attestazioni e asseverazioni
è fatto obbligo di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per ogni intervento.
Cos’altro dice il legislatore
L’obbligo di polizza 110, continua la norma, si intende assolto anche se, il tecnico coinvolto, ha stipulato:
- un contratto di assicurazione per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro. Il massimale deve specificamente essere destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista laddove si renda necessario
- oppure, in alternativa, un contratto di assicurazione specifico con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni 110 rilasciate e agli importi degli interventi. Comunque, non inferiore a 500.000 euro.
Ricordiamo che il legislatore ha dato anche l’ok per la detraibilità spesa per l’asseverazione.
Polizza 110 e asseverazione 110, le tre alternative indicate dalle Entrate
Nella Circolare n. 19/E del 2022, l’Amministrazione finanziaria, proprio con riferimento all’obbligo di polizza 110 necessaria nel campo delle asseverazioni 110, indica le tre possibili strade percorribili dal tecnico coinvolto (ingegnere, architetto, ecc.). In particolare, in alternativa, questi, al fine di adempiere all’obbligo può stipulare un contratto di assicurazione:
- per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni
- per la responsabilità civile che preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro specificamente destinato al rilascio delle asseverazioni o attestazioni, da integrare a cura del professionista qualora non risulti capiente rispetto al valore degli interventi sottostanti alle asseverazioni e attestazioni rilasciate (polizza multiprogetto o a consumo)
- specifico, ossia dedicato alla sottoscrizione di asseverazioni o attestazioni relative agli interventi rientranti nel Superbonus, con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro (polizza multiprogetto o a consumo).
Altro importante chiarimento è che la disciplina relativa all’obbligo di polizza 110 si applica solo al superbonus e non anche ai bonus casa diversi da quest’ultimo (ristrutturazione, bonus facciate, ecc.).