Avete mai sentito parlare della polizza a Responsabilità Civile Generale? Essa è quella che tutela il patrimonio dal rischio di dover pagare danni procurati a terzi a titolo di risarcimento. Tale tipologia di polizza, poi, può coprire sia i danni causati da chi la stipula sia quelli effettuati da terze persone, animali o anche cose. Ma veniamo ai dettagli.
La RCG: che danni copre
La polizza a Responsabilità Civile Generale detta anche RCG copre i danni causati sia da se stessi come ad esempio quelli causati nel corso dell’attività professionale o quelli causati da altre persone o animali o cose delle quali si è responsabili.
L’assicurazione, qualora il danno sia stato causato in modo non volontario, risarcirà la persona danneggiata nei casi stabiliti dal contratto proteggendo il patrimonio. Il funzionamento di tale polizza è semplice: di solito avviene che l’assicurazione consegni a chi la stipula il denaro con il quale si dovrà rimborsare il danno del quale si è responsabili.
In alternativa l’impresa assicuratrice potrà pagare direttamente la persona danneggiata ma soltanto dopo averlo comunicato al sottoscrittore della polizza e sarà obbligata a pagare direttamente il danneggiato qualora il contraente lo richieda. L’assicurazione, poi, potrà anche anticipare l’importo dovuto al terzo.
La RCG, attenzione, non coprirà tutti i rischi che rientrano nella responsabilità civile ma soltanto quelli che verranno stabiliti tra il contraente e l’impresa al momento della stipula del contratto. Inoltre un danno che verrà causato volontariamente non potrà essere in alcun caso assicurato.
Il risarcimento del danno
Il danno può manifestarsi subito o anche fuori dal periodo di validità del contratto. Proprio per tale motivo, il rischio coperto da garanzia si compone di due elementi: la richiesta di risarcimento chiesta da chi subisce il danno e il verificarsi di quest’ultimo provocato da fatto colposo.
L’obbligo dell’impresa assicuratrice di coprire il danno avviene quando la persona danneggiata ne fa richiesta al contraente la polizza e lui la esibisce o la gira all’impresa.
Può anche capitare che il momento in cui si richiede il risarcimento e la manifestazione del danno siano differenti. Proprio per questo la polizza presenta due alternative clausole ovvero la loss occurence e la claims made. La prima comunica che la l’operatività della polizza è limitata ai fatti che hanno creato danno durante il periodo di validità di essa mentre la seconda comunica che l’assicuratore ha l’obbligo di indennizzo soltanto per il danno il cui risarcimento viene richiesto dai terzi all’assicurato durante il periodo di validità e per il quale la richiesta sia presentata all’assicuratore. Ciò anche se le richieste sono riferite a fatti accaduti in un determinato periodo prima della stipula del contratto.
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