Per chi decide di acquistare o detenere un’arma è bene sapere che è necessario richiedere il porto d’armi, una autorizzazione che cambia in base all’uso che si intende fare dell’arma in questione.
Il porto d’armi può essere richiesto per difesa personale, per uso sportivo, per uso di caccia e per la collezione di armi. Ogni tipologia di porto d’armi, ovviamente, concede l’utilizzo delle armi per determinate situazioni, vediamole nel dettaglio.
Se si richiede un porto d’armi per difesa personale esso ha validità annuale e permette di portare l’arma anche al di fuori della propria abitazione: per questa richiesta, oltre alla maggiore età del richiedente, serve essere in possesso di una valida ragione che giustifichi il bisogno di girare armati.
Se si richiede, invece, un porto d’armi ad uso sportivo l’autorizzazione, che ha validità 6 anni, è rilasciata dal Questore e permette di esercitare tiro a segno e tiro a volo.
Per il porto d’armi ad uso caccia, invece, l’autorizzazione permette di portare il fucile nei periodi di apertura della caccia ed ha validità di 6 anni.
Il porto d’armi per i collezionisti, invece, permette soltanto la detenzione (e quindi non il porto) delle armi da sparo in numero superiore a 3 (quello normalmente consentito) senza, però, detenere le munizioni per le stesse. L’autorizzazione ha carattere permanente e non deve essere rinnovata di anno in anno.
Porto d’armi: cosa serve?
Richiedere un porto d’armi non è semplice come si potrebbe supporre: si deve superare una scrupolosa valutazione medica e si deve dimostrare di essere in grado di utilizzare l’arma in questione.
Per sottoporsi agli accertamenti è necessario che il richiedente presenti anche un certificato anamnestico rilasciato dal proprio medico non più vecchio di 3 mesi.
Per richiedere il porto d’armi è necessario, inoltre, produrre la seguente documentazione:
- una fotocopia di un documento di identità valido
- 2 fotografie in formato fototessera;
- 2 contrassegni telematici da euro 16,00 da applicare sulla richiesta e sulla licenza
- la certificazione comprovante l’idoneità psico-fisica, rilasciata dall’A.S.L. di residenza, ovvero dagli Uffici medico-legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato
- una dichiarazione sostitutiva in cui l’interessato attesti: di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge; le generalità delle persone conviventi; di non essere stato riconosciuto “obiettore di coscienza” ai sensi della legge n. 230 dell’8 luglio 1998, oppure di aver presentato istanza di revoca dello status di obiettore presso l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (Organo della presidenza del consiglio dei ministri), ai sensi della legge n. 130 del 2 agosto 2007. Al posto delle dichiarazioni sostitutive può essere presentata la documentazione rilasciata dagli organi competenti.