L’art. 67 comma 4 del D.L. n. 18 del 2020 (Decreto Cura Italia) sospende per due anni il potere di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria con riferimento ai termini che cadono in questo periodo di sospensione legato all’emergenza Covid-19 in cui imperversa il nostro territorio e dal quale si auspica di uscirne il più presto possibile. Andando con ordine, per effetto delle modifiche di cui ai commi 130 e 131, della Legge n. 208/2015 (Legge di Bilancio 2016) apportate all’art. 43 del DPR n.
600/1973 e dell’art. 57 del DPR n. 633/1972, a decorrere dall’anno d’imposta 2016 e successivi, gli avvisi di accertamento ai fini delle imposte dirette ed IVA devono essere notificati entro il
31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero entro 31 dicembre del 7° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata in caso di omessa presentazione. Pertanto, ad esempio con riferimento ad un Modello Redditi/2018 (anno d’imposta 2017) l’avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre 2023 ovvero, se trattasi di omessa dichiarazione, entro il 31 dicembre 2025.
Prima delle suddette modifiche, quindi, fino all’anno d’imposta 2015 incluso, invece, i termini di accertamento erano fissati rispettivamente al 31 dicembre del 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero entro 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata in caso di omessa presentazione.
Gli effetti della sospensione
Per effetto dell’emergenza epidemiologica in atto, il legislatore ha reso applicabile le disposizioni legislative relative alla sospensione per eventi eccezionali previste dall’articolo 12 del D. Lgs. n. 159 del 2015, dove al comma 2 è stabilito che i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212 (che vieta la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta) fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Ne consegue che in applicazione di quanto appena esposto, i termini di
accertamento che cadono al 31 dicembre di quest’anno sono prorogati di due anni. In termini pratici si sta facendo riferimento alle dichiarazioni non omesse avanti ad oggetto l’anno d’imposta 2015 (Modello Unico/2016 e Modello IVA/2016) il cui termine di accertamento spirerebbe il 31 dicembre 2020 ma che ora per effetto della sospensione slitta al 31 dicembre 2022. Si fa altresì riferimento alle dichiarazioni omesse aventi ad oggetto l’anno d’imposta 2014 (Modello Unico/2015 e Modello IVA/2015) per le quali il potere di accertamento cadrebbe al 31 dicembre 2020 ma che slitta anch’esso al 31 dicembre 2022.