È possibile beneficiare dei permessi Legge 104 per svolgere delle pratiche a favore del famigliare assistito che è ricoverato presso una struttura?
Come cantava Lucio Dalla: “È che il dolore ha il sopravvento e la voce di chi mi vuol bene, proprio di chi mi vuol bene, ti giuro non sento. Ma anche se questa vita sembra solo una strada, che non ha via d’uscita, per sempre presente. Per sempre presente”.
Nei momenti di difficoltà avere al proprio fianco una persona cara è indubbiamente importante.
Pratiche per assistito ricoverato: è ammessa la domanda di permessi 104?
Possono richiedere i permessi Legge 104 i genitori, il coniuge, il convivente more uxorio in caso di unione civile, ma anche parenti e affini entro il secondo grado. Nel caso in cui i soggetti finora citati siano invalidi, abbiano più di 65 anni oppure siano deceduti, possono beneficiare di tale misura i parenti e affini entro il terzo grado. A prescindere dal rapporto di parentela che lega caregiver e assistito, si ricorda che in base alla normativa vigente non si possono utilizzare i permessi Legge 104 nel caso in cui il familiare con disabilità sia ricoverato a tempo pieno presso una struttura ospedaliera o simile in cui sia garantita assistenza sanitaria continuativa. Non mancano però delle eccezioni. Come si evince dalla circolare Inps numero 32 del 6 marzo 2012, infatti:
“fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno sia per quanto concerne i suddetti permessi (prolungamento del congedo parentale, riposi orari, permessi giornalieri) sia relativamente al congedo straordinario:
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interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010);
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ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3);
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ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3)”.
In tutti questi i casi, pertanto, il caregiver può beneficiare dei permessi anche se l’assistito è ricoverato.