Buonasera visto che nessuno mi da risposte provo a chiedere a lei, 1 febbraio 2016 la mia ditta è fallita il curatore mi ha dato un preavviso di licenziamento dal 1 aprile fino al 31 maggio cioè 2 mesi solo che non mi paga i contributi. La mia domanda è questa chi me li deve pagare questi 2 mesi visto che l’inps dice che il curatore non me li deve pagare? Se mi può dare lei una risposta. Grazie comunque (premetto che i miei contributi fino ad oggi sono 41 anni e 2 mesi con i 2 mesi di preavviso sarebbero 41 e 4 mesi a febbraio finisco la mobilità. Iniziato il lavoro 1 /10/1976 sempre stessa ditta) Grazie.
Nel suo quesito non ha specificato se la sua azienda dopo aver dichiarato fallimento ha continuato o meno a svolgere la propria attività.
In ogni caso solitamente quando un’azienda dichiara fallimento cessa di svolgere la sua attività e viene nominato un curatore fallimentare che dopo un determinato periodo intima il prevviso di licenziamento ai dipendenti. I dipendenti a questo punto chiedono le retribuzioni dal momento che l’azienda ha dichiarato fallimento ed il licenziamento, mentre l’Inps, a sua volta, potrebbe chiedere i relativi contributi.
Con la sentenza 7473 del 14 maggio 2012 la Corte di Cassazione si è espressa in merito negando entrambi questi diritti poiché la dichiarazione di fallimento non implica la cessazione del rapporto di lavoro ma la sua sospensione. La sospensione dell’attività lavorativa, quindi, non essendoci stata prestazione d’opera, non implica una retribuzione; non essendoci stata retribuzione non sono dovuti neanche i contributi previdenziali che sono dovuti proprio in base alla contribuzione.
Retribuzione e contribuzione spettano ai lavoratori solo nel caso la sentenza dichiarativa di fallimento preveda, da parte del tribunale, la continuazione provvisoria dell’attività dell’impresa. Se l’esercizio provvisorio, quindi, prosegue, ai lavoratori spetteranno sia retribuzioni che contribuzione previdenziale.
Se tali retribuzioni e contribuzioni non sono avvenute il lavoratore può chiedere direttamente l’ammissione al passivo del fallimento poiché il curatore fallimentare non può trattenere somme mediante accantonamento in prevenzione neanche qualora siano previsti dalla normativa.
Per dubbi e domande contattami: [email protected]
Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienza per la risposta, risponderemo a tutti.