La cessione di terreni agricoli è sottoposta alle norme sul diritto di prelazione. In pratica, se intendi vendere il tuo appezzamento di terreno, devi informare in tempo l’eventuale affittuario e i proprietari dei terreni confinanti, i quali a parità di prezzo di offerta, hanno il diritto di aggiudicarsi l’acquisto rispetto a terzi. Il diritto di prelazione spetta, anzitutto, al conduttore del terreno agricolo, ovvero all’affittuario, se è un coltivatore diretto. Lo stesso diritto spetta alla società agricola, purché almeno la metà dei soci abbia la qualifica di coltivatore diretto.
Se il terreno non è stato affittato, allora la prelazione spetta ai proprietari dei terreni confinanti, purché essi abbiano, in ogni caso, la qualifica di coltivatore diretto. Sono esclusi dal diritto sia gli imprenditori agricoli professionisti, sia le società di capitali, queste ultime indifferentemente dal godimento della qualifica di coltivatore diretto da parte di almeno metà dei soci. Che cosa deve fare il proprietario di un terreno, se intende consentire il diritto di prelazione? Deve notificare la proposta di cessione agli aventi diritto, ovvero all’eventuale affittuario e ai proprietari confinanti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Alla notifica deve essere allegato il contratto di compravendita, il nome dell’acquirente, nonché il prezzo e le condizioni da questi offerte. A quel punto, il destinatario ha diritto a 30 giorni per esercitare la
prelazione agraria e qualora accettasse di acquistare il terreno, dovrà versare la somma entro 6 mesi. La vendita sarà così conclusa. Qualora, invece, il cedente non abbia notificato alcunché, oppure abbia comunicato ai potenziali acquirenti un prezzo superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l’avente diritto alla prelazione potrà riscattare il terreno entro un anno dalla trascrizione del contratto nei pubblici registri. Gli aventi diritto alla prelazione possono anche rinunciare alla notifica, purché siano informati del prezzo di cessione, ma nel caso dell’affittuario risulta necessaria la previa assistenza dell’associazione agraria a cui appartiene.
La prelazione agraria non si ha nei seguenti casi: permuta, donazione, vendita forzata, liquidazione coatta ed espropriazione per fini di pubblica utilità.