A oggi non è ben chiaro se il prelievo di contanti allo sportello è soggetto a controlli oppure no. La legge non impone un limite al prelievo dei contanti in banca, ma solo un limite alla tracciabilità dei pagamenti che non può superare i 3.000 euro. Pertanto, la fattura del dentista, ad esempio, potrà essere pagata anche in contanti se non supera tale soglia. Ma questo è un limite che vale ai soli fini della lotta all’evasione e riguarda i controlli che fa il fisco sulla tracciabilità dei pagamenti.
Quanto si può prelevare allo sportello
All’atto del prelevamento di denaro contante presso lo sportello della banca non vi è alcun limite poiché il cliente è libero di disporre dei propri depositi come meglio crede decidendo anche di custodire il denaro contante in una cassetta di sicurezza o in cassaforte qualora non si fidi delle banche o tema un prelievo forzoso sui conti correnti da parte dello Stato, come già avvenuto nel 1992. Unico vincolo è imposto alle banche in materia di riciclaggio.
La normativa antiriciclaggio
La normativa infatti impone alla banca di chiedere al cliente il motivo del prelevamento di somme superiori a 1.000 euro. Così può capitare che il cliente facendosi consegnare dal cassiere somme superiori si veda anche richiedere di compilare un modulo in cui indica le finalità dell’uso di tali somme. La banca poi, valuterà, in base anche al comportamento del cliente, se segnalare o meno il prelievo all’Uif (Ufficio informazioni finanziarie) che farà scattare controlli specifici. Se, ad esempio, un cliente che dispone di bancomat, carte di credito e utilizza spesso i bonifici per pagare fatture, improvvisamente si mette a prelevare ingenti somme di denaro contante, scatta la segnalazione.
Limite di 5.000 euro per imprese e aziende
Diverso è il controllo che avviene sui conti di aziende e imprese da parte della banca.
Ricapitolando, quindi, il prelievo contanti in banca non è vietato, anche se la somma viene ripartita su più conti intestati al medesimo soggetto. Occorre però tenere traccia del motivo del prelievo e giustificando con documentazione fiscale le spese sostenute (scontrini, fatture, quietanze).