In data 16 giugno 2020 sono state pubblicate nuove decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario anche in merito a prelievi fraudolenti con carta di pagamento collegata al libretto postale. Il risparmiatore che ha presentato ricorso ha riferito di essersi recato presso l’ATM dell’intermediario per ritirare del denaro ma l’operazione non è andata a buon fine perché era stata superata la disponibilità.
Il risparmiatore si è quindi recato in filiale chiedendo delucidazioni in merito. La risposta è stata che mancava la disponibilità sul libretto di risparmio.
Il risparmiatore ha quindi presentato ricorso all’ABF. Ecco le info in merito e qual è stata la decisione del Collegio in merito a tale diatriba.
Prelievo fraudolento: libretto di risparmio in rosso
Un risparmiatore ha chiesto all’intermediario che gli fossero restituiti 3.440 euro perché tale denaro era stato prelevato in modo fraudolento. Lui non ha perso il libretto e nemmeno la carta anzi custodiva il codice di sicurezza in un altro posto. Il problema è che non controllava con frequenza l’estratto conto perché utilizzava sporadicamente tale strumento come dimostrato mediante lista movimenti.
L’intermediario, però, ha eccepito che il blocco dello strumento di pagamento non è avvenuto in tempi brevi e che i prelievi fatti dall’Atm erano corretti. Fin dal primo tentativo, infatti, l’inserimento del codice Pin è risultato esatto ed anche la lettura del “microchip” della carta. Proprio per questo l’intermediario ha rigettato la richiesta comunicando che la responsabilità della sottrazione era da additarsi esclusivamente al ricorrente.
La decisione del Collegio
La parte ricorrente ha disconosciuto 8 prelievi per una cifra complessiva di 3.440 euro eseguiti tra il 26 aprile 2017 ed il 2 agosto 2017 con la carta collegata al libretto chiedendo il risarcimento all’intermediario che però ha rigettato tale richiesta.
Il Collegio, quindi, dopo un’attenta analisi, ha evidenziato un’irregolarità ovvero che l’attivazione del servizio di sms alert non era stato osservato. In merito a ciò si è presa in considerazione la sentenza del Collegio di Coordinamento numero 8553/2019 nella quale si comunica che tra i diversi compiti dell’intermediario rientra anche quello della fornitura del servizio di sms alert o assimilabile da cui l’intermediario può essere esonerato soltanto dimostrando il rifiuto esplicito dell’utente a giovarsene.
Il Collegio ha quindi comunicato che se il servizio di alert fosse stato attivato, il ricorrente si sarebbe accorto delle operazioni fraudolente fin dal primo prelievo e si sarebbe subito attivato per bloccare la carta. Per tali motivi, quindi, il Collegio ha accolto il ricorso e invitato l’intermediario a restituire alla parte ricorrente la somma complessiva di 3.440 euro.