Che cosa deve fare chi, percettore del reddito di cittadinanza, trova nel frattempo lavoro (e quindi non ha più diritto al sussidio)? La sospensione avviene in automatico o va segnalato il cambiamento nei requisiti? E se poi si perde anche questo lavoro dopo quanto tempo si può fare nuovamente domanda per il sussidio? E’ una delle fattispecie che ci è stata segnalata.
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A questo serve il terzo modello pubblicato dall’Inps, insieme a quello per la domanda tradizionale e a quello per chi ha una situazione diversa da quella fotografata dall’ultimo Isee.
Questo può includere diverse situazioni eterogenee: dalle dimissioni volontarie di un componente del nucleo, alla detenzione in carcere di un familiare per uno dei reati che fanno perdere il diritto al sussidio. Ma di base serve soprattutto per dichiarare nuovi redditi intervenuti.
Il modello va presentato ai Caf. Per i redditi da lavoro autonomo, occorre una comunicazione trimestrale ai Caf del percepito, entro il giorno 15 del mese successivo ad ogni trimestre solare.
L’istituto ha fissato sempre a 15 giorni il limite per dichiarare “ogni variazione del patrimonio immobiliare che comporti la perdita dei requisiti economici e ogni variazione relativa al possesso di beni durevoli. In particolare, dovrà esser comunicata ogni variazione relativa al patrimonio immobiliare e ai beni durevoli (auto sopra 1.600 cc, moto oltre 250 cc.) intervenuta dopo la domanda”.