La prescrizione della tasse che si pagano minimo 1 volta l’anno è entro 5 anni. Rientrano in questa tipologia di tasse anche l’Irpef e l’Iva.
A questo tipo di tasse, infatti, si applica un articolo del codice civile secondo il quale i pagamenti da eseguirsi periodicamente annuali o in termini più brevi, hanno un tempo di prescrizione di 5 anni e non di 10.
Cosa accade, quindi, all’Iva e all’Irpef non pagate? Una volta che l’Agenzia delle Entrate –Riscossione notifica una cartella di pagamento per queste imposte, se entro 5 anni non viene svolta alcuna attività per la riscossione stessa (anche un sollecito va bene, così come un atto di preavviso o di ipoteca) entro 5 anni, il debito decade per prescrizione ed il debitore non è più tenuto al pagamento.
L’Iva e l’Irpef, così come l’Irap, tra l’altro, sono pagamenti periodici e se a distanza di 5 anni dalla consegna della cartella esattoriale non viene spedito un sollecito successivo, il debito decade. Il sollecito inviato, trascorsi i 5 anni dalla notifica della cartella di pagamento, tra l’altro, è nullo così come il pignoramento o l’ipoteca che arrivano oltre il termine di prescrizione.
A ribadirlo è la Commissione Tributaria Provinciale di Lodi con la sentenza numero 24 del gennaio 2017 per dissipare i dubbi che potrebbero nascere dal fatto che non esistono norme specifiche sula prescrizione di Iva e Irpef. Anche se la cartella di pagamento non viene impugnata per tempo, chiariscono i giudici, i termini di prescrizione non cambiano poichè le cartelle esattoriali che diventano definitive per mancata contestazione, restano in ogni caso atti amministrativi e non possono essere equiparate a sentenze passate in giudicato (il cui termine di prescrizione è di 10 anni).