Le sanzioni sull’emissione di fatture inesistenti e le norme sulla prescrizione dei reati tributari diventano più rigide dopo i recenti provvedimenti della manovra di ferragosto. Vediamo in questa guida schematica cosa cambia.
Le sanzioni penali tributarie diventano più dure: abbassata la soglia di imposta evasa – Per quanto riguarda gli aspetti fiscali con l’introduzione delle norme previste dalla manovra di ferragosto 2011 diventa più semplice che le violazioni diventino reati di tipo tributario in quanto vengono ridotte le soglie di imposta evasa che fanno scattare controlli di tipo penale.
Fatture operazioni inesistenti
La dichiarazione fraudolenta mediate uso di fatture – In tema di fatture per operazioni inesistenti sia per quanto riguarda la dichiarazione fraudolenta che l’emissione viene abrogata la norma che prevedeva, per fatture di importo inferiore ai 154.937 euro, la reclusione dai 6 mesi ai due anni. Di conseguenza potranno andare incontro alla pena che prevede da un anno e 6 mesi sino ai 6 anni anche chi emette fatture di importo molto basso. Per quanto riguarda le operazioni inesistenti aventi rilevanza penale si intendono le fatture o altri documenti che vengono emessi a fronte di operazioni inesistenti o non realmente effettuate solo in parte, oppure che indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale o infine che sono riferiti a soggetti diversi da quelli effettivi.
Emissione fatture di importo non rilevante: cade la norma sullo sconto di pena – La norma che consentiva di beneficiare di uno sconto di pena nei confronti dei soggetti che emettevano fatture di importo non rilevante, viene quindi a cadere e pertanto viene disposta la stessa pena per chi emette fatture di importo di poche decine di euro e chi emette fatture di diverse migliaia di euro.
Ricordiamo che in base alle norme precedenti si rischiava di incappare nella dichiarazione fraudolenta quando l’imposta evasa era superiore , per singolo tributo, ai 77.468,53 euro e l’ammontare complessivo degli elementi attivi era superiore al 5 per cento di quelli dichiarati (1.549.370 euro). Attualmente invece il reato tributario scatta quando si superano i 30.000 euro di imposta evasa e l’ammontare complessivo degli elementi fittizi supera un milione di euro.
Dichiarazione infedele reati tributari riviste al ribasso le soglie – Anche le soglie relative alla dichiarazione infedele vengono riviste al ribasso, visto che occorrerà superare i 50.000 euro per far scattare il reato tributario ( in precedenza occorreva superare i 103.291 euro) e contemporaneamente gli elementi attivi sottratti all’imposizione dovranno essere superiore ai 2 milioni di euro. Anche l’omessa dichiarazione, che in precedenza scattava superati i 77.468 euro, adesso scatterà superati i 30.000 euro di imposta non dichiarata.
Reati tributari sospensione condizionale della pena: ristrette le attenuanti – Particolare è anche la norma che cancella la previsione della sospensione condizionale della pena per reati che hanno un’imposta evasa superiore ai 3 milioni di euro e superiore al trenta per cento del volume di affari. Si restringono anche le attenuanti previste nel caso in cui il contribuente decida di definire l’atto tramite adesione, conciliazione, acquiescenza, ecc. Le pene , in caso di definizione attualmente sono ridotte alla metà mentre in futuro lo sconto sarà pari solo ad un terzo.
Prescrizione reati tributari: allungati i tempi
Viene allungata la prescrizione per quasi tutti i principali reati tributari di circa un terzo, e pertanto in luogo degli attuali 6 anni la prescrizione sarà di 8 anni, ed in caso di interruzione di termini si potrà salire anche a 10 anni. Non subiscono modifiche invece le violazioni penali inerenti l’omesso versamento, l’indebita compensazione o la sottrazione fraudolenta.
Quindi per quanto riguarda i reati previsti dagli articoli dal 2 al 10 del d.lgs 74 del 2000, parliamo quindi di dichiarazione fraudolenta mediante fatture false o altri artifici, la dichiarazione infedele, l’omessa dichiarazione e l’emissione di fatture false, occultamento e distruzione di scritture contabili, si prevede l’aumento dei termini di prescrizione di un terzo dei termini ordinari. Tuttavia il decorso dei termini è interrotto oltre che dagli eventi previsti dall’art. 160 del codice penale, anche dalla notifica del verbale di constatazione o da quello di accertamento. Tale interruzione non comporta tuttavia l’aumento di più di un quarto del tempo necessario per la prescrizione. Considerando il termine attualmente fissato in 8 anni, alla fine il termine complessivo potrà essere di dieci anni (8 anni più 2 anni).
Interruzione prescrizione reati tributari – Per quanto riguarda le ipotesi di interruzione della prescrizione elencate dal codice penale, queste sono la sentenza o il decreto di condanna, ordinanza applicativa delle misure cautelari personali o convalida del fermo o dell’arresto. Rientrano nel novero anche gli interrogatori resi ai Pm o ai giudici, oppure l’invito a presentarsi al Pm per rendere tali tipo di interrogatori, la richiesta di rinvio a giudizio, fissazione dell’udienza preliminare, ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, decreto che dispone il giudizio, il giudizio immediato o la citazione in giudizio.
Omesso versamento Iva sanzioni – Vengono escluse dal novero dei reati aumentabili le ipotesi delittuose che non sono contenute all’interno degli articoli che vanno dal 2 al 10. E’ il caso dell’omesso versamento Iva per importi superiori ai 50.000 euro, dall’omesso versamento di ritenute operate e da indebita compensazione.
Termini accertamento reati raddoppiati – Il decreto legge 223 del 2006, confermato recentemente da alcune recenti sentenze della Cassazione, ha previsto che il termine decadenziale dell’azione di accertamento delle imposte dirette e dell’Iva, in presenza di notizie di reato, viene raddoppiato. Pertanto in caso di violazione che comporta denuncia ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale il contribuente dovrà conservare la documentazione per otto anni.
Mancata emissione scontrino fiscale sanzioni – Viene introdotta la sanzione accessoria della sospensione dall’albo per i professionisti o i commercianti per chi commette, in giorni diversi, quattro violazioni di obblighi di emissione dello scontrino o documento certificativo di corrispettivi. La sanzione è automatica ed occorrerà effettuare la pubblicità sui siti degli ordini collegiali e degli albi e sarà effettuata in modo automatico senza contradditorio con il contribuente. L’omissione dovrà inoltre essere integrale e non solo una sottofatturazione, e la mancata emissione opera al momento del pagamento con possibili difficoltà di individuare il momento impositivo per quanto riguarda i professionisti (che effettuano operazioni diluite nel tempo, e che potrebbero effettuare diversi pagamenti in luogo della stessa prestazione. La norma si applicherà solo dopo il 13 agosto, data di entrata in vigore della norma.
Studi di settore novità 2011
Accertamento induttivo studi di settore – La manovra estiva dispone diverse novità, tra cui l’inasprimento delle sanzioni, la possibilità di accertamento induttivo e la riduzione delle agevolazioni per i contribuenti congrui.
Studi di settore sanzioni mancata consegna modello – Per quanto riguarda i termini per l’introduzione dei nuovi modelli viene disposto che entro il 31 dicembre di ogni anno verranno istituiti gli studi di settore per l’anno di riferimento e successivamente entro il 31 marzo saranno apportate le integrazioni per tenere conto dell’andamento economico. Per quanto riguarda le dichiarazioni dell’anno 2010 se si omette la consegna del modello si sarà puniti con la massima sanzione pari a 2065 euro, se non si provvede a presentare tardivamente il modello. Inasprite anche le norme per infedele dichiarazione del modello studi di settore ( che quindi passano da un minimo di 100 ad un massimo del 200 per cento, ad un minimo di 150 ed un massimo del 300 per cento).
Sarà inoltre possibile effettuare un’ accertamento induttivo in caso di omessa o infedele indicazione dei dati, oppure nel caso di inserimento di cause di esclusione o inapplicabilità in realtà non sussistenti.