Nel contesto della lotta alle frodi fiscali in ambito europeo, è emersa una crescente attenzione verso il ruolo chiave dei prestatori servizi pagamento. L’Unione europea ha avviato una riforma profonda del quadro normativo con l’intento di rafforzare la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni finanziarie. Specialmente nei pagamenti transfrontalieri, ambito spesso soggetto a fenomeni evasivi.
L’impianto legislativo che ha dato il via a questo nuovo sistema si basa su due interventi normativi centrali. La direttiva (UE) 2020/284 e il regolamento (UE) 2020/283. Questi provvedimenti, parte di un pacchetto più ampio adottato dal Consiglio dell’Unione europea il 18 febbraio 2020, mirano a rendere più efficace il contrasto alle frodi IVA attraverso l’introduzione di nuovi obblighi di conservazione e comunicazione dei dati per gli operatori del settore dei pagamenti.
Prestatori servizi pagamento: trasparenza e tracciabilità
La direttiva 2020/284 ha apportato modifiche sostanziali alla direttiva IVA 2006/112/CE, integrandola con un nuovo articolo, il 243-ter. Questo articolo impone agli Stati membri l’obbligo di garantire che i prestatori servizi pagamento conservino dati specifici riguardanti i pagamenti effettuati verso destinatari situati in un altro Stato membro o al di fuori dell’UE.
L’obiettivo è duplice: da un lato si punta a garantire la trasparenza nelle operazioni, dall’altro si assicura una più agevole tracciabilità delle transazioni, strumenti essenziali per identificare possibili anomalie o condotte fraudolente. Quindi, combattere l’evasione fiscale.
Parallelamente, il regolamento (UE) 2020/283 ha modificato il regolamento (UE) n. 904/2010 introducendo, tramite l’articolo 24-ter, un nuovo meccanismo di raccolta e scambio di informazioni. Ogni Stato membro è ora tenuto a raccogliere i dati trasmessi dai prestatori servizi pagamento e a inoltrarli alla Commissione europea attraverso un sistema centralizzato.
CESOP: la banca dati europea dei pagamenti
Per gestire il flusso informativo in modo efficiente, è stato istituito presso la Commissione europea il CESOP (Central Electronic System of Payment Information), un archivio elettronico centrale destinato a ricevere, aggregare e analizzare i dati relativi ai beneficiari dei pagamenti.
Il CESOP non si limita a custodire le informazioni: esso rappresenta uno strumento analitico avanzato che consente alle autorità fiscali europee di individuare tempestivamente potenziali frodi legate all’IVA, sfruttando l’interconnessione tra le varie amministrazioni nazionali e facilitando le indagini transfrontaliere.
L’attuazione in Italia: dal recepimento alle specifiche tecniche
L’Italia ha dato attuazione alle disposizioni europee mediante il Decreto Legislativo n. 153 del 2023, che ha integrato il decreto IVA con un nuovo Titolo II-bis. In questa sezione sono disciplinati gli obblighi informativi a carico dei prestatori servizi pagamento, i criteri per individuare la localizzazione del pagatore e del beneficiario e le tipologie di dati da trasmettere.
L’obbligo è in vigore dal 1° gennaio 2024. Da tale data, tutti gli operatori qualificati come prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a conservare e comunicare in modo strutturato le informazioni relative alle operazioni transfrontaliere.
A supporto dell’attuazione pratica, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2023 ha fornito le specifiche tecniche necessarie alla trasmissione dei dati.
Il provvedimento ha rappresentato uno snodo fondamentale per l’operatività del sistema, delineando in maniera chiara modalità, formati e tempistiche per l’invio delle informazioni.
Nessuna responsabilità valutativa per i prestatori servizi pagamento
Un chiarimento rilevante arriva dall’Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 2 dell’11 aprile 2025. In questo documento si sottolinea un aspetto cruciale per i prestatori servizi pagamento: non spetta a loro valutare l’idoneità delle informazioni raccolte e trasmesse rispetto agli obiettivi antifrode della normativa.
Questa precisazione ha un duplice valore. Da un lato, definisce il perimetro di responsabilità degli operatori del settore, limitandolo all’esecuzione degli obblighi informativi. Dall’altro, ribadisce che la valutazione dell’efficacia delle misure e della qualità dei dati è prerogativa esclusiva del legislatore europeo, che ha disegnato il quadro normativo nel dettaglio per garantire l’uniformità e la coerenza dell’azione antifrode su scala continentale.
Un sistema integrato per contrastare le frodi IVA
Nel complesso, il nuovo assetto normativo rappresenta un importante passo avanti nella cooperazione tra Stati membri e nel controllo dell’economia digitale e dei flussi finanziari internazionali. I prestatori servizi pagamento, pur non rivestendo un ruolo attivo nella valutazione qualitativa delle informazioni, costituiscono l’anello fondamentale nella catena della trasparenza e della rendicontazione fiscale.
La centralizzazione dei dati presso il CESOP permette non solo di accrescere la capacità delle amministrazioni fiscali di prevenire le frodi, ma anche di rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale, dove l’integrazione dei sistemi di pagamento gioca un ruolo sempre più strategico.
Il modello adottato riflette la volontà dell’UE di contrastare in modo sistemico l’evasione fiscale, responsabilizzando gli attori della filiera finanziaria senza sovraccaricarli di compiti estranei alla loro funzione principale.
Riassumendo
- L’UE ha introdotto obblighi antifrode per i prestatori servizi pagamento dal 2020.
- I prestatori devono conservare e comunicare dati sui pagamenti transfrontalieri.
- Il CESOP centralizza e analizza le informazioni raccolte a livello europeo.
- L’Italia ha recepito la normativa con il Dlgs 153/2023, in vigore dal 2024.
- L’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità tecniche per la trasmissione dei dati.
- I prestatori non valutano l’idoneità dei dati: responsabilità del legislatore UE.