Per i lavoratori dipendenti la presentazione della denuncia dei redditi è obbligatoria ma come devono comportarsi coloro che hanno percepito l’indennità di disoccupazione o hanno prestato la propria opera occasionalmente? Non sempre sono chiare le regole fiscali ai fini dichiarativi per casi specifici, quindi cercheremo di fare chiarezza proprio su questi ultimi. Quali sono i cittadini esonerati dalla presentazione della denuncia dei redditi?
- Chi ha un solo Cud ed ha quindi redditi da lavoro percepiti da un solo sostituto d’imposta
- Chi ha un tetto massimo complessivo di 8mila euro anche se derivanti da più redditi
- Redditi da pensione sommati ad altri redditi per un tetto complessivo di 7500 euro
Cosa fare in caso di indennità di disoccupazione? Se si è percettori di indennità di disoccupazione al Cud del datore di lavoro va aggiunto quello dell’Inps che può essere richiesto o tramite professionista abilitato o telematicamente.
Prestazione occasionale: va fatto il 730?
Al mondo del lavoro molte persone si accostano con collaborazioni o prestazioni occasionali, entrambe le prestazioni di opera devono essere episodiche e non continuative. Questo tipo di lavoro è retribuito con la ritenuta d’acconto, ovvero con una trattenuta alla fonte del 20%. Perché è importante fare il 730 per chi percepisce la retribuzione con ritenuta d’acconto? L’articolo 13 comma 5 del TUIR prevede una detrazione d’imposta per i redditi da lavoro occasionale pari a
- 1104 euro per compensi fino a 4800 euro
- Per compensi che superano i 4800 euro la detrazione spettante si calcola moltiplicando 1104 euro a 55mila meno il compenso, dividendo poi tutto per 50200
In ogni caso la trattenuta versata alla fonte del 20% risulterà versata in eccesso e si ha il diritto di vedersela restituire. In questo caso è assolutamente consigliabile fare il 730, anche se non risulterà obbligatorio, per recuperare la ritenuta d’acconto operata alla fonte.