Tra le spese sanitarie rimaste detraibili al 19% anche se pagate in contanti vi rientrano le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o anche private purché accreditate al SSN (Servizio Sanitario Nazionale).
In redazione sono arrivare richieste di chiarimento in merito all’ambito applicativo della suddetta eccezione. In dettaglio è stato posto il dubbio se la norma faccia riferimento al solo lato di chi eroga la prestazione o anche a chi la riceve.
Detrazione IRPEF 19: le spese che devono essere “tracciate”
Secondo quanto stabilito dalla manovra di bilancio 2020, a partire dalle spese di cui all’art.
Si tratta ad esempio delle seguenti spese:
- spese sanitarie
- interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili
- spese per istruzione
- spese funebri
- spese per l’assistenza personale
- spese per attività sportive per ragazzi
- spese per intermediazione immobiliare
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
- erogazioni liberali (solo quelle che danno diritto alla detrazione del 19%)
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
- spese veterinarie
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
- spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Le citate spese, dunque, possono essere detratte in dichiarazione dei redditi solo se il pagamento risulta effettuato NON in contanti bensì con una delle seguenti modalità:
- versamenti bancari o postali
- carte di debito, di credito
- carte prepagate (quindi ad esempio bancoposta, bancomat, postpay)
- assegni bancari e circolari.
Ancora in contanti le prestazioni sanitarie
La normativa, tuttavia, prevede eccezioni alla regola di cui sopra, consentendo di continuare a detrarre, anche se pagate in contanti, le seguenti spese:
- acquisto di medicinali (anche omeopatici)
- spese per dispositivi medici (occhiali da vista, apparecchio per aerosol; apparecchio per la misurazione del livello di glicemia nel sangue, ecc.)
- le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN).
Con riferimento a quest’ultimo punto (prestazioni sanitarie), e qui rispondiamo al quesito arrivato in redazione, c’è da specificare che la norma fa riferimento alle prestazioni sanitarie “rese” da strutture pubbliche o private accreditata al SSN.