Prestazione sanitaria in contanti: per la detrazione basta la convenzione con SSN

La tracciabilità del pagamento non è necessaria ai fini della detrazione della prestazione sanitaria “resa” dalla struttura accreditata al SSN
4 anni fa
1 minuto di lettura

Tra le spese sanitarie rimaste detraibili al 19% anche se pagate in contanti vi rientrano le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o anche private purché accreditate al SSN (Servizio Sanitario Nazionale).

In redazione sono arrivare richieste di chiarimento in merito all’ambito applicativo della suddetta eccezione. In dettaglio è stato posto il dubbio se la norma faccia riferimento al solo lato di chi eroga la prestazione o anche a chi la riceve.

Detrazione IRPEF 19: le spese che devono essere “tracciate”

Secondo quanto stabilito dalla manovra di bilancio 2020, a partire dalle spese di cui all’art.

15 del TUIR, sostenute dal 1° gennaio 2020 (spese detraibili al 19% in dichiarazione dei redditi), ai fini della loro detraibilità è necessario che il pagamento avvenga con strumenti tracciabili.

Si tratta ad esempio delle seguenti spese:

  • spese sanitarie
  • interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili
  • spese per istruzione
  • spese funebri
  • spese per l’assistenza personale
  • spese per attività sportive per ragazzi
  • spese per intermediazione immobiliare
  • spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
  • erogazioni liberali (solo quelle che danno diritto alla detrazione del 19%)
  • spese relative a beni soggetti a regime vincolistico
  • spese veterinarie
  • premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni
  • spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

Le citate spese, dunque, possono essere detratte in dichiarazione dei redditi solo se il pagamento risulta effettuato NON in contanti bensì con una delle seguenti modalità:

  • versamenti bancari o postali
  • carte di debito, di credito
  • carte prepagate (quindi ad esempio bancoposta, bancomat, postpay)
  • assegni bancari e circolari.

 

Ancora in contanti le prestazioni sanitarie

La normativa, tuttavia, prevede eccezioni alla regola di cui sopra, consentendo di continuare a detrarre, anche se pagate in contanti, le seguenti spese:

  • acquisto di medicinali (anche omeopatici)
  • spese per dispositivi medici (occhiali da vista, apparecchio per aerosol; apparecchio per la misurazione del livello di glicemia nel sangue, ecc.)
  • le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale (SSN).

Con riferimento a quest’ultimo punto (prestazioni sanitarie), e qui rispondiamo al quesito arrivato in redazione, c’è da specificare che la norma fa riferimento alle prestazioni sanitarie “rese” da strutture pubbliche o private accreditata al SSN.

Ciò sta significando che la detrazione con pagamento in contanti è ammessa in ogni caso laddove la prestazione è erogata da una struttura privata convenzionata al SSN e ciò indipendentemente dalla tipologia di prestazione.

Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Bond Ecuador in risalita
Articolo precedente

Bond Ecuador risalgono ai livelli di inizio marzo, c’è una timida speranza per gli obbligazionisti

PromozioniFiat
Articolo seguente

Il momento della Dacia: promozioni Sandero e Duster, e la Spring elettrica a meno di 10.000 euro