Quando scatta l’imposizione
Il momento impositivo del fringe benefit è quello del pagamento delle singole rate del prestito, come stabilito dal piano di ammortamento. Il reddito imponibile nei periodi di paga mensili deve essere determinato con riferimento al TUR vigente al 31 dicembre dell’anno precedente. In sede di conguaglio a fine anno, poi, bisognerà rideterminare il reddito imponibile, prendendo come riferimento il TUR al 31 dicembre dell’anno in corso. La differenza positiva o negativa risultante dovrà essere sommata alla retribuzione relativa al mese del conguaglio.
Dunque, aldilà di queste pillole “tecniche”, si ha che il prestito eventualmente concesso dal datore di lavoro al dipendente a condizioni agevolate sarà considerato fiscalmente fringe benefit per il 50% della differenza tra i tassi praticati mediamente sul mercato e quelli applicati nello specifico. Ciò consente al lavoratore di usufruire di un beneficio tassato solo per metà, a vantaggio del suo reddito netto.