L’ABI ha emanato ed inviato alle banche italiane un nuovo comunicato in merito alla misura contenuta all’art. 13 del decreto liquidità (Decreto-legge n. 23 del 2020, contenente “Misure per le imprese e in materia di settori strategici, salute, lavoro, termini amministrativi e processuali ed emanato a fronte del persistere nel nostro territorio dell’epidemia Covid-19 e quindi per sostenere ulteriormente imprese e famiglie a fronte della conseguente crisi economica e di liquidità che ne è derivata). Si ricorda che con la predetta disposizione normativa, il governo ha previsto il rilascio di una garanzia pubblica pari al 100%, su nuovi finanziamenti erogati da banche di durata massima di 6 anni (preammortamento minimo di 24 mesi) a favore di micro, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, per un importo non superiore al 25% dei ricavi (anno 2019) del suo beneficiario e comunque non superiore a 25.000 euro.
Il divieto di compensazione con altri prestiti
Al predetto comunicato stampa del 17 aprile ha fatto seguito quello del 21 aprile con cui l’associazione metteva a conoscenza di ave partecipato al terzo incontro promosso dal MISE insieme agli altri soggetti interessati all’attuazione delle misure di liquidità previste dal Decreto-legge 8 aprile 2020, n.23. Nell’incontro è stato fatto il punto in primo luogo sull’attuazione della misura sul finanziamento in commento e ciò anche per accelerare i flussi delle richieste attraverso la possibilità di invii di flussi massivi anche nelle ore notturne. In proposito l’ABI ha poi diffuso una apposita circolare informativa per illustrare tali possibilità informatiche.