In pochi sanno che a partire dal prossimo 2 marzo entrerà in vigore il DM 226/2015, che consentirà anche in Italia la possibilità di monetizzare il proprio immobile. Come? Grazie al prestito vitalizio ipotecario, che se nel nostro paese rappresenta una novità, nel mondo anglosassone è uno strumento già collaudato negli anni di accesso al credito. Non riguarderà tutti, bensì i proprietari di immobili di età almeno pari a 60 anni. Essi potranno chiedere un finanziamento a un istituto di credito, cedendo in cambio in garanzia un immobile di proprietà, sul quale sarà iscritta un’ipoteca. Fin qui nulla di anomalo, perché già oggi è possibile impegnare una casa o un altro tipo di immobile per garantire un prestito contratto con la banca o la società finanziaria. La differenza sta nel fatto che il proprietario e debitore non è tenuto al rimborso del finanziamento, né al pagamento degli interessi. Infatti, egli ha facoltà di non restituire alcunché al creditore, ma alla sua morte l’immobile estinguerà il debito in uno dei modi che vedremo.
Come funziona
Deceduti il proprietario e il coniuge, l’immobile ipotecato passerà agli eredi, i quali hanno a disposizione 3 opzioni: tenerselo, ma restituendo con mezzi propri il capitale all’istituto, comprensivo degli interessi maturati fino a quel giorno; venderlo per conto proprio, saldando il debito con il ricavato; rinunciare alla proprietà e cederlo alla banca, che provvederà in maniera autonoma a rivenderlo, soddisfacendosi del credito vantato e versando agli eredi l’eventuale differenza positiva tra il maggiore prezzo di vendita e il credito maturato. Qualora il ricavato della vendita risultasse inferiore al credito, nulla sarebbe richiesto agli eredi, per cui l’eventuale perdita ricadrebbe interamente sull’istituto. La normativa in vigore tra qualche settimana fissa alcuni paletti: oltre all’età minima per accedere al finanziamento, qualora il proprietario sia coniugato o convivente da almeno 5 anni e il coniuge o convivente risiede nell’abitazione che si intende ipotecare, la firma del contratto deve avvenire per mani di entrambi i soggetti. L’istituto di credito dovrà attendere il decesso di entrambi, prima di potere procedere all’eventuale rivalsa sull’immobile.