Prestito erogato sarà inferiore al valore dell’immobile
Il finanziatore ha anche la possibilità di rivalersi in anticipo sull’immobile ipotecato, qualora questo abbia perso notevole valore commerciale rispetto alla data di firma del contratto di finanziamento, ovvero nei casi di trasferimento di diritti reali o di godimento da parte del finanziato verso terzi soggetti; nei casi di compimento di azioni dolose da parte del proprietario, che intacchino il valore dell’immobile; ingresso nell’immobile di nuovi soggetti residenti; provvedimenti giudiziari e ipotecari a carico dell’immobile concesso in garanzia; modifiche strutturali non concordate e lesive del valore di quest’ultimo.
Chiaramente, il prestito sarà concesso per un importo inferiore a quello dell’immobile garantito, sia per il consueto margine a garanzia del creditore, sia anche perché bisogna tenere in considerazione che questo potrà essere riscattato dall’istituto finanziatore solo dopo un tot numero di anni, ovvero alla morte del cliente e dell’eventuale coniuge. Pertanto, applicando un fattore di sconto per un numero di anni, pari alla differenza tra la vita media stimata sulla base del sesso e della regione di residenza del proprietario finanziato e l’età di quest’ultimo, si determina quale somma massima potrà essere concessa. Poniamo che un proprietario non coniugato di un immobile dal valore commerciale di 150.000 euro abbia 68 anni e che chieda alla banca un prestito ipotecario vitalizio. Questa applicherà, ad esempio, un margine di garanzia del 20% e un fattore di sconto del 2,5%. Considerando che la vita media stimata, stando alle tabelle Istat, fosse per ipotesi di 85 anni per un soggetto maschile italiano residente nella data regione, si ottiene che la somma massima erogabile è di: (150.000 – (0,2 x 150.000) )/ (1,025
17 ) = 78.864 euro, tenuto conto che la prospettiva di vita del cliente sarebbe di 17 anni.