Prezzari superbonus. I limiti di detrazione rimangono quelli vecchi, ecco la beffa

I costi si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative all'installazione e manodopera
3 anni fa
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Superbonus 110%: proroga semplificata per condomini e IACP

La notizia dell’approvazione del nuovo prezzario per gli interventi di risparmio energetico superbonus e non, è stata accolta in maniera positiva da parte delle imprese. Si tratta di un prezzario che non è onnicomprensivo. Nel senso che i costi in esso esposti si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

Difatti per le imprese c’è più margine per rientrare nei costi necessari per effettuare i lavori.

Tuttavia c’è un aspetto che in pochi hanno messo in evidenza.

Scopriamolo insieme.

Il nuovo prezziario per gli interventi di risparmio energetico

I nuovi costi specifici dovranno essere utilizzati per stilare il computo metrico dei lavori ai fini dell’asseverazione della congruità dei prezzi. Il tutto finalizzato alle opzioni esercitabili dal contribuente di sconto in fattura e cessione del credito. La congruità dei prezzi deve essere attestata anche in caso di detrazione indicata in dichiarazione dei redditi. Se l’intervento rientra nel superbonus.

Su tale punto saranno necessarie ulteriori conferme.

Nuovi costi specifici coni vecchi limiti di detrazione

All’art.3 del decreto in parola, è messo nero su bianco che:

Fermo restando l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali concedibili e l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione, il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A, nonché conformemente alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

Ciò significa che l’ammontare massimo di spesa detraibile rimane invariata.

Ad esempio, per gli interventi di isolamento termico dell’edificio, la detrazione  superbonus 110, e’ calcolata su un ammontare complessivo delle spese:

  • non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unita’ immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu’ accessi autonomi dall’estern
  • a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unita’ immobiliar
  • 30.000 moltiplicati per il numero delle unita’ immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da piu’ di otto unita’ immobiliari.

Dunque, imprese e contribuenti dovranno tenere a mente tali limiti spesa.

Eventualmente, i contribuenti saranno chiamati a coprire di tasca loro la spesa in eccesso.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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