La Legge n° 197/2022, Legge di bilancio 2023, conferma anche per il 2023 le agevolazioni sull’acquisto della prima casa di abitazione per i giovani under 36 anni e Isee non superiore a 40mila euro. L’agevolazione consiste nell’esenzione dall’imposta di bollo e dalle imposte, ipotecaria e catastali, sugli atti di trasferimento di proprietà o sugli atti traslativi/costitutivi di nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione. Se la cessione è soggetta a Iva, è riconosciuto un credito di importo pari all’imposta versata per l’acquisto.
Vediamo nello specifico quali sono le caratteristiche dell’agevolazione che avrà applicazione anche quest’anno. Ricordiamo che di norma, vedi nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986, per l’acquisto della prima casa: l’Iva si applica al 4%, le imposte di registro, ipotecaria e catastale, si pagano ognuna nella misura fissa di 200 euro. Oltre all‘imposta di bollo per 230 euro. Se la vendita non è soggetta ad Iva, il contribuente versa: imposta di registro al 2% (anziché 9%) con un minimo di 1.000 euro; imposta ipotecaria e catastale pari a 50 euro. Non è dovuta l’imposta di bollo.
Prima casa under 36. Quali agevolazioni?
Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa degli under 36 sono state introdotto con l’art.64 del D.L. 73/2021.
Nello specifico il bonus spetta agli under 36 con un Isee non superiore a 40.000 euro e consiste in un duplice intervento ossia:
- esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e,
- in caso di acquisto soggetto ad IVA, il riconoscimento di un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto;
- esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
Si ricorda che, di norma, l’ISEE viene calcolato sui redditi percepiti e il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
Di conseguenza, come riportato nella guida ufficiale dell’Agenzia delle entrate: per gli atti stipulati nel 2021, l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2019; per gli atti stipulati nel 2022, l’ISEE è quello del 2020. I requisiti citati devono essere rispettati in aggiunta a quelle che sono le condizioni per accedere alle agevolazioni prima casa ordinarie, vedi nota II-bis all’articolo 1, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986.
Detto ciò, il bonus sull’Iva pagata per l’acquisto può essere:
- portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
- utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato;
- utilizzato in compensazione in F24 per pagare imposte e contributi (codice tributo “6928”).
La legge di bilancio 2022 ha prorogato di ulteriori sei mesi il termine originario del 30 giugno 2022 previsto dal decreto “Sostegni bis”.
La proroga nella Legge di bilancio 2023
Come detto in premessa, la Legge di bilancio 2023 proroga le agevolazioni in parola fino al 31 dicembre 2023.
Ciò significa che nel complesso, le agevolazioni under 36 si applicheranno agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2023.
Sono confermati i requisiti richiesti per accedere all’agevolazione, dunque:
- non aver compiuto 36 anni nell’anno di stipula del rogito;
- presentare un Isee non superiore a 40.000 euro.
Per gli atti stipulati nel 2023, l’ISEE è riferito ai redditi e al patrimonio del 2021.
A ogni modo, le agevolazioni in esame non possono essere sfruttate da chi nello stesso anno solare 2023 compierà 36 anni. Ciò comporterà che, chi ad esempio stipulerà un atto di acquisto di un immobile ad uso abitativo nell’ottobre 2023 e compirà 36 anni di età nel dicembre 2023, non beneficerà dell’agevolazione.