Bonus 110: è possibile chiedere l’agevolazione due volte? In altre parole, la misura di incentivazione che punta a rendere più efficienti e più sicure le abitazioni può essere richiesta per la prima e per la seconda casa? Rispondiamo al quesito in questa guida di Investire Oggi.
Bonus 110: quali sono i requisiti necessari?
Introdotto con il Decreto Rilancio (articolo 119) poi convertito in Legge n. 77/2020, il Bonus 110% consente di realizzare interventi edilizi per il miglioramento energetico degli edifici già esistenti (Ecobonus) e per la messa in sicurezza dal rischio sismico (Sismabonus) ottenendo uno sconto fiscale del 110%.
L’agevolazione è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2022 al 31 dicembre 2025, seppure con una progressiva riduzione del beneficio a partire dal 1° gennaio 2024.
Per beneficiare del Bonus 110 è necessario soddisfare i seguenti requisiti di accesso:
- Il Sismabonus 110, il bonus viene erogato se gli interventi contribuiscono alla riduzione del rischio sismico,
- il bonus viene erogato solo se garantisce un miglioramento di almeno 2 classi energetiche.
Bonus 110: quante volte si può usufruire?
I contribuenti possono usufruire del Bonus 110% per interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari e solo se le opere sono effettuate congiuntamente agli interventi eseguiti sulle parti comuni del condominio.
Se si vuole beneficiare del bonus 110 per una seconda casa e per i lavori eseguiti nelle parti condominiali di un altro appartamento di proprietà, è possibile farlo anche se i lavori riguardino più di due unità immobiliari.
Per quanto concerne il Sismabonus, questa agevolazione può essere utilizzata su tutte le unità immobiliari di proprietà, ma è importante prestare attenzione alla posizione dei vari immobili che dovranno trovarsi nelle zone sismiche classificate come 1, 2 o 3.
Bonus 110 e limiti di spesa
È possibile usufruire del bonus 110 anche più volte, ma solo nel rispetto dei massimali previsti per gli interventi.
Se una persona fisica è proprietaria di 2 unità immobiliari all’interno di condomini, è possibile beneficiare del Bonus 110% per le spese sostenute per tutte le parti comuni e per gli eventuali interventi trainati sulle singole unità.
Se una persona fisica è proprietaria di 3 unità immobiliari all’interno di condomini, è possibile beneficiare del bonus 110% per le spese sostenute per tutte le parti comuni.
Se una persona fisica è proprietaria di 6 unità immobiliari unifamiliari, è possibile beneficiare del bonus 110% per interventi di ecobonus 110% solo su due edifici.
I limiti di spesa per gli interventi trainanti:
- 2 x 30.000 euro per gli interventi di sostituzione dell’impianto di riscaldamento,
- 2 x 50.000 euro per gli interventi di isolamento termico,
- 6 x 96.000 euro per gli interventi di sismabonus.