Il principio di cassa allargato è una norma contenuta nell’art. 51 del tuir, in base alla quale “Il reddito di lavoro dipendente e’ costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.
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Questo significa che: per poter dedurre le somme e i valori corrisposti ai lavoratori dipendenti e ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, relativamente ad un dato periodo d’imposta, è necessario che il datore di lavoro provveda al pagamento delle somme dovute entro e non oltre al 12 gennaio dell’anno successivo.
Ad esempio: i pagamenti effettuati dal datore di lavoro al proprio dipendente, nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 12 gennaio 2019, vengono considerati, ai fini IRPEF, come somme deducibili nel periodo d’imposta 2018.
Principio di cassa allargato: piccoli chiarimenti
Ecco alcune piccole regole e chiarimenti interessanti:
Questo principio non è applicabile ai lavoratori autonomi: gli stipendi dei dipendenti di lavoratori autonomi possono essere portati in deduzione, in un certo anno d’imposta, solamente se pagati entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Non vale la regola dello slittamento per giorni feriali: non è applicabile lo slittamento del termine del pagamento al giorno successivo nel caso in cui il 12 gennaio cada di sabato o domenica.
Per i professionisti ed i contribuenti minimi o forfettari si applica il classico principio di cassa (non allargato). I costi sono deducibili solo nell’anno di effettivo pagamento.
Principio di cassa allargato: regole per il pagamento
Ai fini del pieno rispetto del principio di cassa allargato, lo stipendio del mese di dicembre dovrà essere a disposizione del dipendente entro il 12 di gennaio.
Dunque, bisogna prestare molta attenzione. Un bonifico inviato entro il 12 gennaio 2019 (che, fra le altre cose, cade di sabato ), ma effettivamente accreditato sul conto corrente del proprio dipendente oltre quel termine, non permetterà di dedurre tale costo nell’anno d’imposta 2018.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare, fa fede la data di consegna dello stesso appositamente documentata da ricevuta.
Se, infine, il pagamento viene effettuato in contanti, sarà necessario il rilascio di una quietanza attestante la data di pagamento.