I professionisti ordinistici non trovano pace neanche con il Ristori-quater. Infatti coloro che sono iscritti alle casse di previdenza private non possono richiedere il contributo a fondo perduto previsto per ristorare i contribuenti dai danni economici da covid-19.
Al contrario, novità positive riguardano invece gli agenti e i rappresentanti di commercio che operano in determinati settori.
Ecco in chiaro le novità previste dal Ristori-quater in materia di contributi a fondo perduto.
L’intervento del del decreto Ristori: fondo perduto agli agenti di commercio no ai professionisti con cassa
L’art.6 del D.L. 157/2020, Ristori-quater, dispone che il contributo a fondo perduto previsto dal D.
- alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e
- dichiarato di svolgere come attivita’ prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 dello stesso decreto.
Il riferimento è ad agenti e rappresenti operanti in determinati settori.
Come da guida dell’Agenzia delle entrate (contributi a fondo perduto D.L. Ristori):
il codice attività prevalente è quello dichiarato ai sensi dell’articolo 35 del Dpr n. 633/1972, quindi quello comunicato in fase di apertura o variazione della partita Iva con il modello AA7/AA9 presso gli Uffici dell’Agenzia delle entrate o insieme al modello Comunica in Camera di Commercio.
Se per gli agenti e rappresentanti di commercio ci sono buone novità, lo stesso non può dirsi per i professionisti ordinistici. Il riferimento è ai professionisti iscritti alle casse di previdenza private (professionisti con cassa).
Infatti, i professionisti con cassa, rimangono esclusi dai contributi a fondo perduto.
A dir la verità, in fase di approvazione del Ristori-quater, erano trapelate notizie positive sull’estensione del contributo a fondo perduto anche per i professionisti.
Tuttavia poi l’intenzione è stata smentita in fase di stesura dello stesso decreto.
I contributi a fondo perduto del D.L. Ristori
Per gli agenti e rappresentanti di commercio valgono tutte le condizioni di accesso previsti dal primo D.L. Ristori.
In particolare, con l’art 1 del D.L. 137/2020, è stato ripreso il contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 34/2020, D.L. Rilancio ammettendo specifico soggetti.
Il fondo perduto è riconosciuto a coloro che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 del Decreto Ristori. Rileva l’allegato 1 come sostituito dal decreto Ristori bis.
Il contributo spetta a condizione che:
- l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore
- ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
La platea dei beneficiari include anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10% del calo del fatturato).
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato.
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
I contributi a fondo perduto del D.L. Ristori: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate
L’Agenzia delle entrate ha pubblicato apposta guida sui contributi di cui al D.l. Ristori ora ripreso nel Ristori-quater.
Nella guida è specificato che l’importo riconosciuto è commisurato al precedente contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cosiddetto decreto “Rilancio”), al quale:
- per le numerose categorie economiche maggiormente impattate dal lockdown
- si applica un aumento percentuale che può arrivare fino al 400%.
L’aumento percentuale è specificato per ogni codice ATECO riportato nell’allegato 1 del decreto Ristori.
L’erogazione avviene:
- con modalità automatica, se il beneficiario del contributo “Ristori” aveva ottenuto l’accredito del contributo di cui all’art. 25 del decreto Rilancio;
- a seguito della presentazione telematica di apposita istanza, per i soggetti che non avevano richiesto il precedente contributo previsto dal decreto Rilancio.
Il nuovo contributo a fondo perduto è escluso da tassazione – sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap. Inoltre, non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del DPR 917/86, TUIR.
Quanto spetta agli agenti e rappresentati di commercio?
L’ammontare del nuovo contributo è determinato con due fasi di calcolo.
Nella prima fase, si determina la base di calcolo applicando alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali:
- 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
- 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma nonl’importo di 1.000.000 di euro;
- 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro.
Ad ogni modo, viene comunque dato un importo minimo: di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per quanto riguarda i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019 è un valore pari a zero o positivo, la base di calcolo è pari all’importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Determinata la base di calcolo, il contributo spettante è determinato applicando alla stessa base determinate percentuali: 50%; 100%; 150%; 200%; 400%.
Nel caso specifico degli agenti e rappresentanti di commercio si applica la sola percentuale del 100%.