E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 82 del 28 marzo scorso il Decreto MEF 25 marzo 2020 recante disposizioni in merito alla richiesta di sospensione del mutuo per l’acquisto della prima casa a seguito di quanto previsto dal decreto-legge n. 9 del 2020 e dal decreto-legge n. 18 del 2020 (decreto Cura Italia). Per comprendere ciò di cui si sta parlando occorre partire dalla previsione normativa contenuta all’art. articolo 2 della Legge n. 244 del 2007, commi 475 e seguenti con cui il legislatore ha istituito il Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia, sempre salva la risoluzione consensuale, il recesso datoriale per giusta causa, il recesso del lavoratore non per giusta causa;
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
Con l’art. 26 del decreto-legge n. 9 del 2020 si è intervenuto, inserendo tra le ipotesi anche quelle della sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni. Successivamente ancora con l’art. 54 del Cura Italia (a decorrere dal 17 marzo 2020) si è esteso, per nove mesi, l’operatività del Fondo di solidarietà, anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000, di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza Coronavirus.
La durata della sospensione
Per le nuove ipotesi di accesso previste dal menzionato art. 26 (sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo), il comma 2 del decreto MEF 25 marzo 2020 stabilisce che la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per durata massima complessiva non superiore 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario del lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni lavorativi consecutivi. La durata della sospensione può essere, invece, di 12 mesi laddove la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni lavorativi consecutivi. Infine, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni lavorativi consecutivi, lo stop alle rate del mutuo può essere chiesta per un massimo di 18 mesi (che coincide con la durata massima prevista dalla legge istitutiva del Fondo stesso).
La domanda
Per accedere al beneficio, il lavoratore autonomo o professionista deve, comunque, presentare apposita richiesta all’istituto di credito che gli ha accordato il mutuo. Nella domanda il lavoratore va ad autocertificare di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda ovvero nel minor intervallo di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data della domanda qualora non sia trascorso un trimestre, un calo del proprio fatturato medio giornaliero nel suddetto periodo superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.