Nell’iter di conversione in legge del D.L. 152/2021, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, è stato approvato un emendamento che introduce sanzioni in capo ad esercenti e professionisti che rifiutano pagamenti tramite strumenti tracciabili, carte di credito, bancomat ecc. La sanzione sarà pari a 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento tracciabile.
Ecco tutte le novità che potrebbero entrare in vigore nel 2022.
Obbligo di accettazione dei pagamento tramite POS
L’obbligo di accettare pagamenti tramite POS sia per professionisti che per gli esercenti è stato messo nero su bianco dall’art. 15 comma 4 del D.L. 179/2012.
Nello specifico:
a decorrere dal 30 giugnio 2014, i soggetti che effettuano l’attivita’ di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilita’ tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Dunque, il legislatore ha introdotto uno specifico obbligo di accettazione di pagamenti tramite strumenti tracciabili quali carte di credito, bancomat, prepagate ecc.
Sono previste sanzioni?
Tuttavia, introducendo l’obbligo di accettare pagamenti tracciabili, non è stato prevista alcuna sanzione in capo a colui che commette violazione della suddetta prescrizione di legge.
Infatti, lo stesso decreto sopra citato disponeva che con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, sarebbero dovute essere individuate:
- le modalita’, i termini e l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui suddetto obbligo,
- anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative.
Con i medesimi decreti poteva essere disposta l’estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili.
Tuttavia, il Consiglio di Stato, con apposito parere ( n°1446/2018), si era opposto allo schema di decreto predisposto in attuazione delle suddette disposizioni.
Successivamente le sanzioni sono state introdotte con l’art.23 del D.L. 124/2019.
Sanzioni prima approvate e poi abrogate
Nello specifico, a partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento tracciabile , di qualsiasi importo si applica una una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni in esame, si applicano le procedure e i termini previsti dalle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell’articolo 16 sul pagamento in misura ridotta.
All’accertamento delle violazioni provvedono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziari nonchè gli altri organi di cui all’art.13 della legge n° 689/1981.
L’autorita’ competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge e’ il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le violazioni.
Le disposizioni sanzionatorie qui in commento sono state in vigore per circa due mesi. Infatti la legge di conversione del D.L. 124 ha previsto l’abrogazione delle sanzioni.
Cosa cambia con il Decreto PNRR?
Ad oggi, c’è l’obbligo di accettare pagamenti tramite POS ma non sono previste sanzioni in capo a colui che non rispetta questo obbligo. Sembra un pò un paradosso.
Tuttavia, nell’iter di conversione in legge del D.L. 152/2021, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, è stato approvato un emendamento che introduce sanzioni anche in capo ai professionisti ed esercenti che rifiutano pagamenti tramite strumenti tracciabili, carte di credito, bancomat ecc.
Le sanzioni che stanno applicate sono quelle già introdotte dal D.L. 124 e successivamente abrogate. Dunque, la sanzione applicabile è pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.