I professionisti potranno beneficiare di una sospensione degli adempimenti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione in caso di malattia o infortunio. A prevederlo è un emendamento approvato in fase di conversione in legge del D.L. Sostegni. A decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impedimento connesso a Covid-19: non comporta decadenza; non costituisce inadempimento; non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
Il tema della sospensione degli adempimenti per i professionisti
Il tema della sospensione degli adempimenti in favore del professionista colpito da malattia o da infortunio è già da diverso tempo al centro di un dibattito politico. Ciò, ha portato ad un disegno di legge che attualmente è all’attenzione della Commissione Giustizia del Senato.
Un emendamento al D.L. 41/2021, decreto Sostegni, anticipa parte del provvedimento, disponendo la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico dei professionisti nei confronti della pubblica amministrazione, in caso di impedimento dovuto al Covid-19.
L’emendamento è inserito nella Legge di conversione del D.L. Sostegni, con l’art.22-bis.
La sospensione degli adempimenti per i professionisti: l’emendamento al D.L. Sostegni
L’emendamento, già approvato, prevede la sospensione dei termini per adempiere: dall’inizio dell’impedimento dovuto al covid-19 fino a 30 giorni dopo la sua cessazione.
In particolare, nei rapporti tra professionista abilitato e pubblica amministrazione, la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze e il mancato pagamento di somme entro il termine previsto, quando dovuti a impedimento connesso a Covid-19: non comporta decadenza; non costituisce inadempimento; non produce effetti nei confronti del professionista e del suo cliente.
La cessazione dell’impedimento dal quale dovrebbe ricorrere il termine di 30 giorni, è individuato nella data di dimissione dalla struttura sanitaria, o della conclusione della permanenza domiciliare o della quarantena.
Finito il periodo di sospensione, il professionista avrà ulteriori 7 giorni per porre in essere gli adempimenti sospesi.
Dunque, il professionista ha in totale 37 giorni di tempo per adempiere. La disposizione prevede inoltre la facoltà di allegare contestualmente all’adempimento anche i certificati attestanti la decorrenza della sospensione.
La disposizione opera a partire dall’entrata in vigore della Legge di conversione del D.L. Sostegni.
L’impedimento, relativo a “motivi connessi all’infezione da Covid-19”, consiste (Fonte dossier Camera-Senato):
- nel ricovero in ospedale;
- nella permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- nella quarantena con sorveglianza attiva.
Permanenza domiciliare e sorveglianza attiva
Il D.L. 6/2020, all’inizio della pandemia, ha introdotto: la quarantena con sorveglianza attiva e la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva. Tali misure sono finalizzate a limitare la diffusione del covid-19. Il D.L. 18/2020, decreto Cura Italia, ha confermato tali misure restrittive.
La quarantena con sorveglianza attiva si applica agli individui sani che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva.
La misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva prevede invece l’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della sorveglianza attiva.
La sorveglianza attiva è una misura che prevede un contatto quotidiano fra l’operatore di sanità pubblica e la persona di cui s’intende monitorare lo stato di salute.
Come beneficiare della sospensione
Nei rapporti con i clienti, la sospensione dei termini per gli adempimenti a carico del cliente delegati al libero professionista, è subordinata alla presenza di un mandato professionale, avente data antecedente alla data dell’impedimento.
Ad ogni modo, la sospensione è riconosciuta consegnando o inviando, alla pubblica amministrazione interessata dall’adempimento sospeso, il certificato medico (della struttura sanitaria o del medico curante) attestante la decorrenza dell’impedimento.
Precisazioni
Nel dossier ufficiale Camera/Senato, viene fatta un’importante segnalazione:
l’elencazione degli impedimenti ricomprende casi di soggetti potenzialmente sani costretti alla permanenza domiciliare ma non sembra invece ricomprendere l’ipotesi del professionista che abbia contratto il Covid e che conseguentemente si stia curando a casa: si parla in questi casi di isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2.
Cambiamenti volti a definire meglio l’elenco degli impedimenti rientranti nell’ambito di applicazione della norma, potrebbero arrivare nel testo finale della Legge di conversione del decreto Sostegni.