Proprietà sottotetto: del condominio o del condomino dell’ultimo piano?

Il sottotetto è da considerarsi come parte comune dell'edificio o come appartenente all'appartamento dell'ultimo piano?
8 anni fa
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Il sottotetto, fino a prova contraria, è una parte comune dell’edificio ed è una proprietà comune del condominio.

Per appartenere al condomino dell’ultimo piano  ed essere una proprietà esclusiva deve risultare come pertinenza dell’appartamento sito all’ultimo piano.

Come va dimostrata la proprietà del sottotetto ad un singolo condomino per fa si che non risulti come parte comune sia per caratteristiche strutturali che funzionali?

Sottotetto: come si dimostra la proprietà?

Per le sue caratteristiche, solitamente, il sottotetto costituisce una parte comune del’edificio e in questo caso risulta essere destinato all’uso comune o all’esercizio di un servizio che sia nell’interesse di tutti i condomini (ad esempio sottotetto adibito a stenditoio).

Per provare la proprietà individuale del sottotetto c’è bisogno di un contratto di compravendita che titoli il possesso e un regolamento di condominio.

Per il sottotetto, infatti, si applica la presunzione di comunione che vale fino a quando non viene fornita una prova che dimostri il contrario.

Questa regola è stata ribadita dalla sentenza della Corte di Cassazione numero 20038 del 6 ottobre 2016 con la quale si precisa che in mancanza di un titolo di proprietà si potrà far riferimento sulle caratteristiche strutturali e funzionali del sottotetto seguendo le seguenti regole:

  • se il sottotetto è destinato potenzialmente all’uso comune si applica la presunzione della comunione
  • se il sottotetto ha solo funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano e non può essere utilizzato come vano autonomo, va considerato come pertinenza dell’appartamento dell’ultimo piano.

Si ricorda che la differenza della qualificazione del sottotetto va ad incidere sulla ripartizione dei costi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

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