Proroga 110: quali scadenze sono cambiate con la Legge di Bilancio. Ecco il nuovo calendario da rispettare

Nella proroga bonus 110 sparisce il tetto ISEE e si conferma il decalage fino al 2025 per i lavori eseguiti sull’edificio condominiale
3 anni fa
1 minuto di lettura
Bonus 110
Foto © Pixabay

Il condominio può contare su una proroga 110 fino al 2025 anche se con una riduzione progressiva della percentuale di detrazione. Piccole proroghe anche per i lavori eseguiti su immobili diversi dell’edificio condominiale.

Vediamo quali sono le nuove scadenze del superbonus dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di bilancio 2022.

Proroga bonus 110: il condominio è fino al 2025

Il bonus sarà 110% ancora per le spese sostenute nel 2022 e 2023. Invece, per il 2024 parleremo di un bonus 70% e per le spese 2025 di un bonus 65%.

La cosa interessa i lavori eseguiti da

  • condominio
  • persone fisiche per i lavori effettuati sulle singole unità immobiliari presenti in condominio
  • persone fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate e ciò sia per lavori fatti sulle parti comuni sia sulle singole unità
  • Onlus, associazioni di volontariato, associazioni di promoziona sociale.

Le altre persone fisiche arrivano a dicembre 2022

Per i lavori eseguiti da persone fisiche per interventi effettuati sulle unità unifamiliari o unità funzionalmente autonome, invece, la proroga 110 è:

  • fino alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 (non c’è ISEE da rispettare)
  • ovvero fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che entro il 30 giugno 2022 sia effettuato almeno il 30% dei lavori complessivi.

Bonus 110 anche per IACP

Si arriva fino alle spese sostenute entro il 30 giugno 2023 ovvero entro il 31 dicembre 2023 a condizione che entro il 30 giugno 2023 siano eseguiti almeno il 30% dei lavori previsti, per interventi eseguiti da:

  • istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica
  • persone fisiche per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso edificio
  • enti aventi le stesse finalità sociali degli IACP
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

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Pasquale Pirone

Dottore Commercialista abilitato approda nel 2020 nella redazione di InvestireOggi.it, per la sezione Fisco. E’ giornalista iscritto all’ODG della Campania.
In qualità di redattore coltiva, grazie allo studio e al continuo aggiornamento, la sua passione per la materia fiscale e la scrittura facendone la sua principale attività lavorativa.
Dottore Commercialista abilitato e Consulente per privati e aziende in campo fiscale, ha curato per anni approfondimenti e articoli sulle tematiche fiscali per riviste specializzate del settore.

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