Entro domani, giovedì 10 dicembre, i titolari di partita iva devono versare il 2° acconto delle imposte sul reddito e dell’IRAP. Allo stesso modo deve essere versato il 2° acconto dei contributi eccedenti il minimale per artigiani e commercianti nonchè quello degli iscritti alla Gestione separata.
Il versamento avviene con un unico F24 in cui sono riportate le imposte e i contributi previdenziali.
La proroga al 10 dicembre
ll D.L. 157/2002, decreto Ristori-quater, proroga il pagamento del 2° acconto delle imposte dal 30 novembre al 10 dicembre.
Non è richiesto alcun requisito specifico per beneficare della proroga al 10 dicembre.
La data del 10 dicembre vale anche per i contributi INPS artigiani e commercianti eccedenti il minimale oltre che per i contributi previdenziali versati dagli iscritti alla Gestione separata.
Proroga 2° acconto al 10 dicembre: entro domani anche i contributi Inps
Per capire perché la proroga al 10 dicembre vale anche per i contributi INPS eccedenti il minimale è necessario richiamare l’art.18 comma 4 del D.Lgs 471/1997.
Tale articolo dispone che:
“I versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
Dunque, per artigiani e commercianti:
- i contributi, quota fissa, entro il minimale reddituale vengono versati direttamente con l’F24 alle scadenze prefissate del 16 maggio, 20 agosto 16 novembre, 16 febbraio (dell’anno successivo),
- quelli eccedenti il minimale invece seguono le scadenze previste per il versamento del saldo e degli acconti delle imposte sui redditi.
Il commercialista, nel preparare l’F24 per i versamenti dell’Irpef in saldo e acconto, inserisce anche le quote dei contributi INPS eccedenti il minimale contributivo.
Il versamento dei contributi eccedenti il minimale
Infatti, se il reddito d’impresa supera il reddito minimale devono essere versati i contributi eccedenti il minimale (o contributi a percentuale).
Il versamento avviene:
- in due acconti di pari importo, calcolati sul reddito d’impresa dell’anno precedente ed
- eventualmente un saldo (nel caso in cui il versato non corrisponda al dovuto) all’anno successivo, quando è definitivamente noto il reddito conseguito.
Tali contributi, devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi (IRPEF).
Dunque, abbiamo appena individuato le ragioni secondo le quali la proroga al 10 dicembre riguarda anche i contributi eccedenti il minimale.
Si ricorda che per l’anno 2019:
- il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo è di euro 15.878 (reddito minimale);
- il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi è di euro 78.572 (reddito imponibile massimo).
Il minimale ed il massimale devono essere rapportati a mesi in caso di attività che non copre l’intero anno, sia per la Gestione degli Artigiani che per quella dei Commercianti.
Proroga 2° acconto INPS: anche per gli iscritti alla gestione separata
Sono interessati dalla proroga anche i contributi versati dai professionisti iscritti alla gestione separata ossia i professionisti senza cassa. Per loro non ci sono dei contributi minimi obbligatori da versare alle scadenze prefissate del 16 maggio, 20 agosto 16 novembre, 16 febbraio (dell’anno successivo). Come invece avviene per artigiani e commercianti.
La base imponibile previdenziale è pari all’imponibile fiscale, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi.
Poiché il contributo è rapportato al reddito conseguito nell’anno di riferimento e quest’ultimo è noto solo a consuntivo, il versamento avviene, per il totale, con lo stesso meccanismo di acconto e saldo e con le stesse scadenze previste dal fisco per i versamenti Irpef (Fonte portale Inps).
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Il professionista deve pertanto versare i contributi previdenziali rispettando queste scadenze:
- 30 giugno per il versamento del saldo dell’anno precedente e del primo acconto dell’anno in corso, pari al 40% dell’importo dovuto sui redditi risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente;
- 30 novembre per il versamento del secondo acconto, di importo pari al primo.
In sintesi entro domani, vanno versati anche i contributi Inps.