“Non sei stanco di vivere lì dove finisce la paura, giusto un attimo prima del fare? A guardare traguardi e orizzonti che mai raggiungerai?“, afferma Fabrizio Caramagna. Può capitare a tutti, prima o poi nel corso della propria esistenza, di avvertire un senso di paura. Questo, ad esempio, per via del timore di non riuscire a raggiungere i propri obiettivi e tagliare il traguardo desiderato.
Non tutto ciò che vogliamo fare, d’altronde, dipende da noi stessi. Anzi, nella maggior parte dei casi sono fattori esterni a condizionare il nostro modo di vivere.
Lo sanno bene le tante famiglie e aziende che hanno volto il proprio interesse al Superbonus 110% e agli altri bonus edilizi. Quest’ultimi, infatti, sono stati di recente oggetto di importanti cambiamenti. In particolare, a partire dallo scorso 17 febbraio 2023 il Governo ha bloccato la cessione dei crediti e lo sconto in fattura. Occhio alle eccezioni!
Per la proroga della cessione e sconto in fattura devi aver fatto questa cosa prima del 17 febbraio 2023
Nonostante lo stop, c’è ancora chi potrà accedere allo sconto in fattura. Questo a patto di aver svolto determinate operazioni entro il 16 febbraio 2023. Ma di quali si tratta? Ebbene, come si evince dall’articolo 2 del decreto legge numero 11 del 16 febbraio 2023, è possibile continuare ad utilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito per il Superbonus 110%:
a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e
risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
c) per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.
Per quanto concerne gli altri bonus edilizi, invece, si ha diritto alla proroga delle due opzioni, a patto che:
a)risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori;
c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita dell’immobile nel caso di acquisto di unità immobiliari per lavori di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati o per interventi effettuati nei comuni collocati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 tramite demolizione e ricostruzione di interi edifici.