Proroga contributi associazione sportive, primi chiarimenti dell’Inps

Ultimi chiarimenti in merito alla proroga dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria a favore delle ASD e SDD.
3 anni fa
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L’Inps, con la circolare n. 14 del 27 gennaio 2022, ha fornito utili chiarimenti in merito alla proroga dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche prevista dalla Legge 17 dicembre 2021, n. 215. Vediamo meglio di cosa si tratta.

Proroga contributi associazione sportive, ultimi chiarimenti

Il Decreto Fiscale (n. 146/2021) collegato alla Manovra di Bilancio ha previsto la proroga dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria per le ASD e le SDD.

L’Inps, con la circolare n. 14 del 27 gennaio 2022, ha fornito i primi chiarimenti in merito a questa proroga.
Stiamo parlando della sospensione dei termini, dal 1° dicembre 2021 al 31 dicembre 2021, relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, per le federazioni sportive nazionali, per gli enti di promozione sportiva e per le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.
L’INPS, innanzitutto, precisa che la norma non sospende gli adempimenti informativi, ma soltanto i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, comprese le rate in scadenza nel medesimo periodo relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps.
La sospensione contributiva si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, trattandosi di contribuzione previdenziale equiparata a quella obbligatoria.

Modalità di recupero dei contributi sospesi

Attenzione, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati senza applicazione di sanzioni e di interessi, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Entro la medesima data, invece, dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, in scadenza nel periodo interessato.
L’Istituto non procederà al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali già versati.

 

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