Proroga imposte 2021: estate più serena, ecco la nuova scadenza per i versamenti dei Soggetti ISA

In fase di conversione in legge del Decreto Sostegni-bis è stata approvata la proroga delle imposte al 15 settembre 2021
3 anni fa
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Con un emendamento approvato in fase di conversione in Legge del decreto Sostegni-bis, il versamento delle imposte sui Redditi e dell’Irap viene prorogato al 15 settembre 2021 rispetto alla precedente data del 20 luglio. La proroga riguarda tutti i versamenti in scadenza tra il 30 giugno e il 31 agosto 2021. Beneficiano della proroga anche i contribuenti in regime forfettario.

La precedente proroga al 20 luglio

Con il DPCM del 28 giugno 2021, la scadenze per pagare le imposte sui redditi e l’IRAP è stata spostata dal 30 giugno al 20 luglio.

La proroga riguarda il pagamento del saldo 2020 e dell’acconto 2021 e si applica per: Irpef, Ires, Irap nonchè per le imposte sostitutive. Per intenderci, è un’imposta sostitutiva quella pagata dai contribuenti in regime forfettario. Si parla di imposta sostitutiva perché con il suo pagamento si supera l’obbligo di  versare altre imposte quali Irpef, addizionali regionali e comunali e Irap. La proroga riguarda anche i versamenti Iva da adeguamento agli ISA.

La proroga si applica anche ai contributi INPS. Da versare in saldo.

Per l’esonero dell’acconto si rimanda al messaggio INPS n° 2418 del 25 giugno 2021.

Proroga delle imposte al 15 settembre

L’ambito oggettivo e soggettivo della proroga delle imposte al 15 settembre è lo stesso di quello della precedente proroga al 20 luglio.

Dunque, in base alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n°71/2019, sono interessati dalla proroga i soggetti che:

  • esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, tali attività prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione (5.164.569 euro).

Ricorrendo tali condizioni, rientrano nella proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:

  • applicano il regime forfettario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
  • dichiarano altre cause di esclusione dagli ISA.

La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni, imprese, che imputano il reddito per trasparenza e che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli iSA.

Rispettando la data del 15 settembre i contribuenti non dovranno pagare alcuna maggiorazione a titolo di interesse. Non sono dovute sanzioni alcune.

Andrea Amantea

Giornalista pubblicista iscritto all’ordine regionale della Calabria, in InvestireOggi da giugno 2020 in qualità di redattore specializzato, scrive per la sezione Fisco affrontando tutte le questioni inerenti i vari aspetti della materia. Ha superato con successo l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, si occupa oramai da diversi anni, quotidianamente, per conto di diverse riviste specializzate, di casi pratici e approfondimenti su tematiche fiscali quali fatturazione, agevolazioni, dichiarazioni, accertamento e riscossione nonché di principi giurisprudenziali espressi in ambito di imposte e tributi.

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