Il Ministero dell’Economia e Finanze qualche giorno fa ha annunciato la proroga del versamento imposte sul reddito in scadenza il 30 giugno 2023. Una proroga che riguarda l’IRPEF, l’IRES, l’IRAP e le loro imposte sostitutive (come ad esempio l’imposta dovuta dai contribuenti forfettari).
Una proroga che non interessa nemmeno tutti i contribuenti ma solo alcune categorie.
Quando si pagano le imposte sul reddito
In primis ricordiamo quali sono le scadenze ordinarie per le imposte sul reddito che scaturiscono dalla Dichiarazione redditi 2023 (anno d’imposta 2022).
- 30 giugno 2023 – versamento saldo 2022 e primo acconto 2023;
- 30 novembre 2023 – versamento secondo o unico acconto 2023.
Per il saldo 2022 e primo acconto 2023, il versamento può essere fatto anche entro i 30 giorni successivi applicando una maggiorazione dello 0,40%. Ne consegue che si può pagare entro il 31 luglio 2023 (il 30 è domenica) con la maggiorazione.
Questa scadenze non interessano coloro che fanno la dichiarazione redditi mediante 730 con sostituto d’imposta (ad esempio il 730 pensionati). Per loro la trattenuta del debito d’imposta che scaturisce dal modello dichiarativo è fatta direttamente in busta paga (se lavoratore dipendente) o cedolino pensione (se pensionato).
La proroga
Il MEF con il comunicato stampa n. 98 del 14 giugno 2023 ha ufficializzato la proroga per il versamento delle imposte sul reddito in scadenza il 30 giugno 2023. In dettaglio, è stabilito che la data del 30 giugno 2023 slitta al 20 luglio 2023 mentre resta ferma quella del 31 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
Quindi, alla luce di questa proroga, le nuove scadenze sono:
- 20 luglio 2023 – saldo 2022 e primo acconto 2023;
- 30 novembre 2023 – secondo o unico acconto 2023.
Il saldo 2022 e primo acconto 2023 possono pagarsi entro il 31 luglio 2023 con la maggiorazione dello 0,40%.
Imposte sul reddito, una proroga non per tutti
Lo stesso comunicato indica anche che la proroga NON interessa tutti i contribuenti ma solo i seguenti:
- contribuenti che applicano gli ISA (indici sintetici di affidabilità);
- le partite IVA in regime di vantaggio e regime forfettario;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese che applicano gli ISA.
Per coloro che non rientrano in queste categorie, le scadenze di versamento delle imposte sul reddito restano inalterate.